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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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Sarà tuttavia possibile per il lavoratore incorso in decadenza ottenere un risarcimento per<br />

responsabilità aquiliana, <strong>nel</strong> caso in cui alla base <strong>del</strong>la sua pretesa risarcitoria non vi sia la<br />

semplice illegittimità <strong>del</strong> licenziamento subito, ormai non più conoscibile in giudizio, ma<br />

un ulteriore comportamento illecito <strong>del</strong> datore che si accompagni al recesso (ad esempio<br />

licenziamento ingiurioso, licenziamento quale pratica finale di una condotta di mobbing)<br />

e di cui l'attore dovrà fornire indicazione ed allegazione 410 .<br />

A questo proposito la dottrina ritiene che la possibilità risarcitoria accordata al lavoratore<br />

ex art.2043 c.c., trovi una sua giustificazione <strong>nel</strong>la particolarità <strong>del</strong> bene giuridico tutelato,<br />

un bene che non è il mantenimento <strong>del</strong> proprio posto di lavoro, bensì, il decoro, la dignità<br />

<strong>del</strong>la persona <strong>del</strong> lavoratore 411 .<br />

5.4 Proposte di riforma <strong>del</strong>la disciplina sull'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento.<br />

Il quadro normativo sin qui <strong>del</strong>ineato in materia di impugnazione <strong>del</strong> licenziamento<br />

illegittimo, sembra sul punto di subire una decisa innovazione per effetto <strong>del</strong> disegno di<br />

legge n.1441 -quater -A, in corso di approvazione al Parlamento ed allo stato attuale in<br />

realtà già approvato dalla Camera dei Deputati in data 1 dicembre 2009.<br />

Si tratta di una proposta di riforma che, da un lato dovrebbe comportare la sostituzione <strong>del</strong><br />

termine decadenziale di sessanta giorni con il più ampio termine di centoventi giorni, ma<br />

dall'altro esclude la possibilità di effettuare l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento illegittimo<br />

attraverso un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, prevedendo invece il più gravoso onere di<br />

procedere esclusivamente mediante ricorso al giudice competente.<br />

Se quindi <strong>nel</strong> sistema attuale è sufficiente ad impedire la decadenza un qualunque mezzo di<br />

impugnazione, dopodiché l'introduzione <strong>del</strong> giudizio avverso il licenziamento può avvenire<br />

<strong>nel</strong> successivo termine di prescrizione quinquennale, invece <strong>nel</strong> sistema <strong>del</strong>ineato <strong>nel</strong><br />

progetto di riforma, quest'ultimo termine scompare totalmente e per il lavoratore l'unica<br />

possibilità è quella di procedere all'instaurazione tempestiva <strong>del</strong> giudizio <strong>nel</strong> termine di<br />

centoventi giorni dalla comunicazione <strong>del</strong> licenziamento.<br />

Ulteriore elemento di novità che si vorrebbe introdurre è poi dato dall'eliminazione<br />

<strong>del</strong>l'obbligo di promozione preventiva obbligatoria <strong>del</strong> tentativo di conciliazione presso la<br />

410 Così Cass. 21 agosto 2006, n.18216, in Mass.giur.it., 2006.<br />

411 Così L.De Marco, cit., p.727.<br />

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