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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento illegittimo, pur rendendo impossibile al<br />

lavoratore chiedere la reintegrazione <strong>nel</strong> posto di lavoro ed il risarcimento ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'art.18 <strong>del</strong>la l.300<strong>del</strong> 1970, non precludesse il diritto alle azioni ordinarie per il<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno.<br />

Si trattava però di un assunto ritenuto dalla stessa giurisprudenza, nonché dalla dottrina 406 ,<br />

troppo generico e così di recente la Corte di Cassazione 407 è intervenuta nuovamente in<br />

materia precisando le conclusioni cui all'epoca era giunta, finendo con l'attestarsi in realtà<br />

sulla stessa scia di quelle, nonostante la dichiarata volontà di discostarvisi.<br />

La Suprema Corte ha dunque sancito che, intervenuta la decadenza, la preclusione dei<br />

benefici previsti dalla disciplina speciale dettata dal diritto <strong>del</strong> lavoro, non esclude la<br />

possibilità di una normale azione risarcitoria, purché però ne ricorrano i presupposti, il che<br />

significa che il rinvio alla normativa di diritto comune non può certo riguardare la<br />

disciplina civilistica <strong>del</strong>l'inadempimento ex art.2118, in quanto ad essa si sovrappone la<br />

disciplina speciale giuslavoristica 408 , ma può invece riguardare il risarcimento <strong>del</strong> danno<br />

aquiliano ex art.2043 c.c.<br />

Nello specifico, la disciplina di cui alla l.604 <strong>del</strong> 1966, nonché all'art.18 St.lav., si<br />

configura in materia di risoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro come disciplina inderogabile ed a<br />

carattere speciale, rispetto a quella ordinaria in materia di inadempimento contrattuale in<br />

genere, ed è proprio tale disciplina speciale a dover esser innanzitutto applicata in virtù<br />

<strong>del</strong> principio lex specialis derogat legi generali; ne deriva che, ove il lavoratore sia incorso<br />

<strong>nel</strong>la decadenza di cui all'art.6 <strong>del</strong>la l.604 <strong>del</strong> 1966, non potrà aversi un successivo giudizio<br />

sull'illegittimità <strong>del</strong> comportamento datoriale, quale più generale fattispecie di<br />

inadempimento contrattuale: la decadenza preclude la possibilità di far accertare in<br />

giudizio l'illegittimità <strong>del</strong> licenziamento(inadempimento), che costituisce il presupposto<br />

fondante lo stesso obbligo di risarcimento <strong>del</strong> danno ex art.1218 c.c 409 .<br />

Ciò, in verità, vale non solo sul piano <strong>del</strong>la responsabilità contrattuale, ma anche su quello<br />

<strong>del</strong>la responsabilità extracontrattuale: qualora si sia verificata la suddetta decadenza, non<br />

potrà allegarsi quale fatto ingiusto ex art.2043 il licenziamento illegittimo in sé<br />

considerato, essendone il suo accertamento ormai precluso.<br />

in Riv.it.dir.lav., 2000, I, p.177 e ss,<br />

406 Così L.De Marco, <strong>Decadenza</strong> dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento ed inapplicabilità <strong>del</strong>la<br />

disciplina risarcitoria di diritto comune, in Mass.giur.lav., 2007, II, p.725 ss.<br />

407 Cass.14 maggio 2007, n.11035, in Lav.Giur., 2007, II, p.881 e ss.<br />

408 In tal senso L.De Marco, cit; e in senso conforme anche A.Muratorio, La decadenza<br />

dall'impugnazione dei licenziamenti, in Lav.Giur., 2007, II, p.882 ss.<br />

409 Cfr.A.Muratorio, cit., p.886.<br />

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