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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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A questo proposito la dottrina 402 e la giurisprudenza 403 prevalente bocciano la la tesi<br />

giurisprudenziale minoritaria, in verità di recente riaffermata dalla Corte di Cassazione 404 ,<br />

che vorrebbe una scissione negli effetti <strong>del</strong>l'atto impeditivo <strong>del</strong>la decadenza, di modo che<br />

par la parte attiva questi si produrrebbero a partire dal momento di compimento <strong>del</strong>le<br />

attività richieste dalla legge per impedire la decadenza, mentre per la parte ricevente si<br />

verificherebbero solo al momento di ricezione <strong>del</strong>l'atto, con la conseguenza che, in tema di<br />

notificazioni degli atti di impugnazione <strong>del</strong> licenziamento, il lavoratore assolverebbe<br />

l'onere previsto dalla legge mediante la consegna <strong>del</strong>l'atto giudiziale all'ufficio notifiche,<br />

mentre per il datore gli effetti gli effetti <strong>del</strong>l'impugnazione si produrrebbero solo al<br />

momento <strong>del</strong> recapito, che quindi ben potrebbe essere successivo ai sessanta giorni fissati<br />

dalla legge per impugnare il licenziamento.<br />

Così facendo, dalla scissione degli effetti finirebbe per derivarne sempre e solo uno<br />

svantaggio per il notificato, non anche per il notificante: il lavoratore dovrà infatti<br />

semplicemente preoccuparsi di consegnare l'atto all'ente competente, rispettando il termine<br />

di legge, mentre sarà il datore a sopportare l'incertezza di poter ricevere la notifica<br />

<strong>del</strong>l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento anche molto tempo dopo i sessanta giorni previsti ex<br />

art.6, l.n.604/1966.<br />

5.3. La decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento: effetti sulle azioni<br />

risarcitorie<br />

La Corte di Cassazione si è trovata più volte a doversi pronunciare in tema di effetti<br />

<strong>del</strong>l'intervenuta decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento illegittimo sulle azioni<br />

giudiziarie risarcitorie previste dall'ordinamento giuridico, sul punto cioè se la suddetta<br />

decadenza sia preclusiva o meno <strong>del</strong>la possibilità per il lavoratore di ricorrere al giudice,<br />

per ottenere il risarcimento <strong>del</strong> danno determinato dal recesso <strong>del</strong> datore, avvalendosi dei<br />

rimedi previsti dal codice civile.<br />

Nel corso degli anni ottanta e novanta 405 , la Cassazione ha in proposito sostenuto che la<br />

402 Si veda A.Ruggiero, La decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento tra vecchie norme e nuove<br />

riforme, in Lav.giur., 2009, fasc 2, p.140 ss.<br />

403 Ex pluribus: Cass.22 marzo 2006, n.6287, in Mass.giur.lav., 2006, p.622.<br />

404 Così Cass.4 settembre 2008, n.22287, in Lav.Giur., 2008, II, p.1245.<br />

405 Si vedano: Cass. 24 giugno 1987, n. 5532, in Giur.itMass., 1987, p.133; Cass 2 marzo 1999, n.1757,<br />

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