Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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A questo proposito la dottrina 402 e la giurisprudenza 403 prevalente bocciano la la tesi<br />
giurisprudenziale minoritaria, in verità di recente riaffermata dalla Corte di Cassazione 404 ,<br />
che vorrebbe una scissione negli effetti <strong>del</strong>l'atto impeditivo <strong>del</strong>la decadenza, di modo che<br />
par la parte attiva questi si produrrebbero a partire dal momento di compimento <strong>del</strong>le<br />
attività richieste dalla legge per impedire la decadenza, mentre per la parte ricevente si<br />
verificherebbero solo al momento di ricezione <strong>del</strong>l'atto, con la conseguenza che, in tema di<br />
notificazioni degli atti di impugnazione <strong>del</strong> licenziamento, il lavoratore assolverebbe<br />
l'onere previsto dalla legge mediante la consegna <strong>del</strong>l'atto giudiziale all'ufficio notifiche,<br />
mentre per il datore gli effetti gli effetti <strong>del</strong>l'impugnazione si produrrebbero solo al<br />
momento <strong>del</strong> recapito, che quindi ben potrebbe essere successivo ai sessanta giorni fissati<br />
dalla legge per impugnare il licenziamento.<br />
Così facendo, dalla scissione degli effetti finirebbe per derivarne sempre e solo uno<br />
svantaggio per il notificato, non anche per il notificante: il lavoratore dovrà infatti<br />
semplicemente preoccuparsi di consegnare l'atto all'ente competente, rispettando il termine<br />
di legge, mentre sarà il datore a sopportare l'incertezza di poter ricevere la notifica<br />
<strong>del</strong>l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento anche molto tempo dopo i sessanta giorni previsti ex<br />
art.6, l.n.604/1966.<br />
5.3. La decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento: effetti sulle azioni<br />
risarcitorie<br />
La Corte di Cassazione si è trovata più volte a doversi pronunciare in tema di effetti<br />
<strong>del</strong>l'intervenuta decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento illegittimo sulle azioni<br />
giudiziarie risarcitorie previste dall'ordinamento giuridico, sul punto cioè se la suddetta<br />
decadenza sia preclusiva o meno <strong>del</strong>la possibilità per il lavoratore di ricorrere al giudice,<br />
per ottenere il risarcimento <strong>del</strong> danno determinato dal recesso <strong>del</strong> datore, avvalendosi dei<br />
rimedi previsti dal codice civile.<br />
Nel corso degli anni ottanta e novanta 405 , la Cassazione ha in proposito sostenuto che la<br />
402 Si veda A.Ruggiero, La decadenza dall'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento tra vecchie norme e nuove<br />
riforme, in Lav.giur., 2009, fasc 2, p.140 ss.<br />
403 Ex pluribus: Cass.22 marzo 2006, n.6287, in Mass.giur.lav., 2006, p.622.<br />
404 Così Cass.4 settembre 2008, n.22287, in Lav.Giur., 2008, II, p.1245.<br />
405 Si vedano: Cass. 24 giugno 1987, n. 5532, in Giur.itMass., 1987, p.133; Cass 2 marzo 1999, n.1757,<br />
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