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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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dettatura telefonica.<br />

In proposito la Corte di Cassazione ha inizialmente ritenuto 399 che il telegramma per<br />

dettatura telefonica non integrasse gli estremi di cui all'art.2075c.c. e non potesse dunque<br />

costituire un valido strumento di impugnazione, trattandosi di una soluzione destinata a<br />

non lasciare alcuna sicura e consistente traccia <strong>del</strong>la sua provenienza dal lavoratore.<br />

Successivamente però, ribaltando il precedente orientamento, la Suprema Corte è<br />

intervenuta ad interpretare estensivamente l'art.2075 c.c., ritenendo che la mancata espressa<br />

previsione <strong>del</strong>l'ipotesi <strong>del</strong> telegramma telefonico, sia comunque compresa <strong>nel</strong> dettato <strong>del</strong>la<br />

norma grazie all'inciso “consegnare o far consegnare il telegramma all'ufficio postale”,<br />

che consente di presumere che la dettatura sia sempre eseguita dal lavoratore licenziato 400 .<br />

Aggiustando ulteriormente il tiro la Corte di Cassazione ha poi precisato 401 che la dettatura<br />

<strong>del</strong> telegramma telefonico possa avvenire anche materialmente da parte di un diverso<br />

soggetto o da un'utenza telefonica non appartenente al licenziato, purché ciò avvenga su<br />

mandato e a nome di quest'ultimo.<br />

Ove poi venga contestata la riferibilità <strong>del</strong> telegramma al lavoratore, questi ha la facoltà e<br />

l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, che l'affidamento<br />

all'ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o per suo conto.<br />

5.2 L'impugnazione giudiziale<br />

Se ad integrare gli estremi di un valido atto di impugnazione <strong>del</strong> licenziamento è<br />

sufficiente un atto di tipo stragiudiziale, va da sé che di certo l'impugnazione <strong>del</strong> recesso<br />

datoriale può esser contenuta anche <strong>nel</strong> ricorso introduttivo <strong>del</strong> processo <strong>del</strong> lavoro.<br />

Stante la natura recettizia da attribuirsi all’atto di impugnazione, secondo il tenore letterale<br />

<strong>del</strong>l'art.6, co.1, l. n. 604 <strong>del</strong> 1966, non si può ritenere sufficiente per la validità<br />

<strong>del</strong>l'impugnazione, il mero deposito <strong>del</strong> ricorso <strong>nel</strong>la cancelleria <strong>del</strong> giudice competente,<br />

ma risulta necessaria invece la notificazione <strong>del</strong> ricorso medesimo alla parte datoriale<br />

entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la comunicazione da parte di questo.<br />

399 In tal senso Cass. 10 luglio 1991, n.7610, in Dir.prat.lav., 1991, p.2641.<br />

400 Così Cass.5 giugno 2001, n.7620, in Mass.giur.lav., 2001, p.872<br />

401 Cfr. Cass.17 maggio 2005, n.10291, in Orient.giur.lav., 2005, I,p.363.<br />

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