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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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5.1 L'impugnazione stragiudiziale e l'ipotesi <strong>del</strong> telegramma per dettatura telefonica.<br />

Secondo la lettera <strong>del</strong>l'art.6 <strong>del</strong>la l. n. 604 <strong>del</strong> 1966, l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento può<br />

aver luogo anche a mezzo di un atto stragiudiziale, cioè di un qualsiasi atto scritto che, a<br />

prescindere dalla terminologia in esso utilizzata, sia tale da manifestare la volontà <strong>del</strong><br />

prestatore di contestare il licenziamento subito.<br />

L'atto poi, non necessariamente deve esser posto in esser personalmente dal lavoratore,<br />

essendo possibile infatti che l'impugnazione avvenga ad opera di un suo rappresentante: un<br />

sindacalista o un legale.<br />

Al riguardo, la Corte di Cassazione 398 si è mostrata piuttosto rigorosa <strong>nel</strong> sancire che il<br />

rappresentante debba essere munito di speciale procura scritta rilasciata anteriormente al<br />

compimento <strong>del</strong>l'atto di impugnazione.<br />

La Suprema Corte ha infatti puntualizzato che, l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento proposta<br />

in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi<br />

avente contenuto patrimoniale e, pertanto, ad esso si applicano le disposizione che<br />

riguardano i contratti, ivi compreso l'art.1392 c.c., che prevede il conferimento <strong>del</strong>la<br />

procura <strong>nel</strong>la forma prescritta per il contratto che il rappresentante è chiamato a<br />

concludere.<br />

Ne deriva che l'eventuale impugnazione effettuata dal difensore privo di preventiva<br />

procura scritta non sarà valida, né potrà divenirlo sulla base <strong>del</strong>l'effetto retroattivo <strong>del</strong>la<br />

ratifica ex art.1399 c.c. successivamente intervenuta, salvo il caso in cui tale ratifica sia<br />

comunicata entro il termine di decadenza di cui all'art.6 l. n. 604 <strong>del</strong> 1966.<br />

Tra gli strumenti ritenuti sicuramente idonei a manifestare la volontà di impugnazione <strong>del</strong><br />

licenziamento in via stragiudiziale vi è la lettera raccomandata, per la quale opera la<br />

presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. e che trova la sua fonte di prova <strong>nel</strong>la copia<br />

<strong>del</strong>la lettera inviata al datore di lavoro corredata dal talloncino postale e <strong>del</strong>la ricevuta,<br />

nonché il telegramma, <strong>nel</strong>la concorrenza <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>la sottoscrizione da parte <strong>del</strong><br />

mittente <strong>del</strong>l'originale consegnato all'ufficio postale oppure <strong>del</strong>la consegna <strong>del</strong> medesimo<br />

per incarico <strong>del</strong> mittente.<br />

Se pacifica è dunque apparsa in giurisprudenza la riconduzione <strong>del</strong> telegramma a<br />

fattispecie di impugnazione stragiudiziale, maggiori problemi si sono avuti invece, quanto<br />

alla possibilità di procedere all’impugnazione <strong>del</strong> licenziamento mediante telegramma per<br />

398 In tal senso Cass.24 giugno 1997, n.5611, in Not.Giur.Lav., 1997, p.527<br />

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