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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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data dalla comunicazione dei motivi 393 .<br />

Inoltre, il termine di decadenza di cui all'art 6 cit. risulta applicabile ad ogni ipotesi di<br />

licenziamento che, a prescindere dalla sua effettiva natura sia stato espressamente<br />

qualificato, <strong>nel</strong>l'atto di comunicazione al lavoratore, come licenziamento per giusta causa o<br />

giustificato motivo.<br />

Sulla base di tale assunto, la giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione ne ha escluso<br />

l'applicabilità con riguardo ai licenziamenti intimati come recessi ad nutum 394 , che in<br />

quanto tali sono insuscettibili di contestazione, o di licenziamenti viziati <strong>nel</strong>la forma, in<br />

quanto inidonei ad estinguere il rapporto lavorativo, come soprattutto quello inesistente<br />

poiché intimato oralmente 395 o quello di cui non siano stati comunicati per iscritto i<br />

motivi sebbene richiesti ai sensi <strong>del</strong>l'art.2 l.604/1966, e che pertanto si configura come<br />

provvedimento espulsivo tamquam non esset, in quanto nullo per difetto di un requisito ad<br />

substantiam.<br />

Nelle suddette ipotesi il lavoratore potrà agire per far valere l'invalidità-inefficacia <strong>del</strong><br />

recesso entro il diverso termine di prescrizione quinquennale ex art.1442 c.c 396 .<br />

Potendo poi esser impedito esclusivamente dal compimento <strong>del</strong>l'atto di impugnazione, il<br />

termine decadenziale per l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento non è suscettibile né di<br />

interruzione, né di sospensione 397 , fatta eccezione per il caso di sospensione per<br />

comunicazione al datore <strong>del</strong>la richiesta di espletamento <strong>del</strong> tentativo obbligatorio di<br />

conciliazione ex art.410, co. 2, c.p.c.<br />

Questa norma, infatti, come novellata dall'art.36 <strong>del</strong> D.Lgs.31 marzo 1998, n.80, stabilisce<br />

che per la durata <strong>del</strong> tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, è<br />

interrotto ogni termine di prescrizione e sospeso ogni termine di decadenza, ivi incluso<br />

quello per impugnare il recesso datoriale.<br />

Quanto poi agli aspetti processualistici, essendo il termine decadenziale connesso ad un<br />

diritto disponibile, l'eventuale compiersi <strong>del</strong>la decadenza dall'impugnazione non potrà<br />

esser rilevato d'ufficio ai sensi <strong>del</strong>l'art.2969 c.c., ma necessita di un'eccezione in senso<br />

stretto che la parte convenuta deve presentare <strong>nel</strong>l'ambito <strong>del</strong>la memoria di costituzione.<br />

393 In tal senso anche la giurisprudenza di merito: Trib.Palermo, n.3645/2004, in Inf.Prev., 2006, p.492<br />

ss.<br />

394 Si veda Cass.22 marzo 1994, n.2725, in Mass.giur.lav., 1994, p.191.<br />

395 Così Cass. 4 giugno 1999, n.5519, in Foro it., 2000, I, p.865; Cass.24 giugno 1997, n.5611, in<br />

Not.Giur.Lav.,1997, p.527; Cass. 29 novembre 1996, n.10697, in Mass.Giur.Civ., 1996, p.332.<br />

396 Cfr. M.Papaleoni, Licenziamento: comunicazione, impugnazione, decadenza, in Mass.Giur.Lav.,<br />

2001, p.877.<br />

397 R.Scognamiglio, <strong>Diritto</strong> <strong>del</strong> lavoro, Napoli, 2000, p.554.<br />

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