Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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5. L'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento<br />
A norma <strong>del</strong>l'art.2 <strong>del</strong>la l.604 <strong>del</strong> 1966, così come modificato dalla l. n. 108 <strong>del</strong> 1990, il<br />
licenziamento, a prescindere dal numero dei dipendenti di ogni impresa, deve esser<br />
rigorosamente comunicato al lavoratore mediante atto scritto.<br />
Ove il prestatore di lavoro decida di contestare la legittimità <strong>del</strong> licenziamento, potrà<br />
ricorrere all'autorità giudiziaria, ma non prima di aver provveduto all'impugnazione <strong>del</strong><br />
recesso datoriale.<br />
A tal proposito l'art.6 <strong>del</strong>la succitata l.604/1966 fissa il termine decadenziale di sessanta<br />
giorni dalla comunicazione <strong>del</strong> licenziamento per procedere alla sua impugnazione, che<br />
dovrà avvenire con un atto scritto, anche stragiudiziale, purché idoneo a manifestare la<br />
volontà <strong>del</strong> lavoratore.<br />
Per il compimento <strong>del</strong>l'atto di impugnazione la succitata norma non richiede quindi<br />
l'adempimento di particolari formalità, non devono cioè rispettarsi formule sacramentali di<br />
alcun genere, ciò che è però necessario è che l'atto espressivo <strong>del</strong>la volontà <strong>del</strong> lavoratore<br />
venga non solo dichiarato ma bensì portato a conoscenza <strong>del</strong> datore 392 , desumendosene<br />
così inequivocabilmente la sua natura di atto unilaterale recettizio.<br />
Il termine di decadenza per l'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento decorre dalla data in cui la<br />
comunicazione <strong>del</strong> recesso sia giunta all’indirizzo <strong>del</strong> destinatario, ciò in base alla<br />
presunzione di conoscenza sancita dall'art.1335 c.c. che, potrà essere superata solo <strong>nel</strong><br />
caso in cui il lavoratore sia in grado di dimostrare che, senza sua colpa, si sia trovato<br />
<strong>nel</strong>l'impossibilità di venire a conoscenza <strong>del</strong>la dichiarazione datoriale a causa di<br />
circostanze estranee alla sua volontà (ad esempio una grave malattia) che lo abbiano tenuto<br />
lontano dal luogo di destinazione <strong>del</strong>la dichiarazione stessa.<br />
Una diversa decorrenza <strong>del</strong> termine decadenziale si avrà poi <strong>nel</strong> caso in cui,<br />
contestualmente al recesso non ne siano stati comunicati i motivi: al lavoratore è dunque<br />
riconosciuta ex art. 2 l.604 /1966 la facoltà di farne richiesta entro quindici giorni dalla<br />
lettera di licenziamento, di modo che il termine decadenziale ex art.6 decorrerà solo a far<br />
392 In tal senso in dottrina: G.Pera, La cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, Padova, 1985, p.203, Tebano,<br />
L'impugnazione <strong>del</strong> licenziamento, in DeLuca, Tamajo, Bianchi, D'Urso (a cura di), I licenziamenti<br />
individuali e collettivi <strong>nel</strong>la giurisprudenza <strong>del</strong>la Cassazione, Milano, 2006, p.339.<br />
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