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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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contrastare la eventuali pretese <strong>del</strong> lavoratore, l'eccezione di decadenza dal diritto di<br />

chiedere le proprie spettanza; il datore dovrà dunque eccepire sempre e comunque<br />

l'improponibilità <strong>del</strong>la domanda per intervenuta rinuncia (o transazione) non impugnata<br />

tempestivamente.<br />

Del resto l'eventuale impugnazione di rinunce e transazioni, presentata dal lavoratore oltre<br />

il termine semestrale sancito ex art.2113 c.c., non ne determina l'automatica caducazione,<br />

essendo onere <strong>del</strong> datore che intenda far valere la rinuncia o la transazione, eccepire la<br />

decadenza <strong>del</strong> prestatore per tardività <strong>del</strong>l'impugnazione 386 .<br />

Inoltre la Suprema Corte ha ritenuto che l'inoppugnabilità <strong>del</strong>la rinuncia (o <strong>del</strong>la<br />

transazione) ex art.2113 c.c. non esclude l'impugnabilità <strong>del</strong>la stessa per i normali vizi <strong>del</strong><br />

negozio giuridico 387 ; è opinione costante <strong>del</strong>la giurisprudenza ritenere che la suindicata<br />

norma si affianca, ma non si sostituisce, alle altre impugnazioni previste dal nostro codice<br />

civile per i negozi giuridici in genere; l'art.2113 c.c. si limita cioè a stabilire l'invalidità di<br />

rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili dei lavoratori, lasciando<br />

pertanto impregiudicate eventuali impugnazioni per altri vizi <strong>del</strong> negozio, sebbene<br />

quest’ultimo sia stato posto in essere in materia di lavoro.<br />

Se è dunque pacifico che l'intempestività <strong>del</strong>l'impugnazione determina per il prestatore la<br />

validità e vincolatività <strong>del</strong>le rinunce e transazioni; maggiori problemi ha suscitato in<br />

dottrina la questione relativa agli effetti giuridici <strong>del</strong>l'avvenuta tempestiva impugnazione.<br />

La dottrina prevalente 388 ritiene che al verificarsi <strong>del</strong>l'impugnazione si determini<br />

l'automatico annullamento <strong>del</strong>l'accordo transattivo o <strong>del</strong>la dichiarazione di rinuncia, senza<br />

necessità di alcuna pronuncia giudiziale; l'annullamento si verifica al solo compimento<br />

<strong>del</strong>l'atto richiesto dalla legge ed il venir meno <strong>del</strong> negozio giuridico impugnato potrà esser<br />

oggetto di una mera azione di accertamento, previa valutazione sulla ritualità<br />

<strong>del</strong>l'impugnazione.<br />

Ne consegue che, il lavoratore dovrà comunque promuovere un giudizio per ottenere la<br />

tutela giudiziale dei diritti sacrificati dalla transazione o dalla rinuncia.<br />

Altra parte <strong>del</strong>la dottrina 389 al contrario, ha invece ritenuto l'impugnazione dei negozi<br />

transattivi sufficiente solo ad impedire il verificarsi <strong>del</strong>la decadenza ex art.2113 c.c., con la<br />

386 In tal senso Cass.20 luglio 2004, n.13466, in Rep.Foro It, voce <strong>Lavoro</strong>, n.1869<br />

387 Cfr. Cass.3 dicembre 1991, n.12929, in Giust.Civ.Mass., 1991, p.12; Cass.6 ottobre 1984, n. 3758,<br />

in Giust.Civ.Mass., 1984, II, p.621.<br />

388 Così G. Fabbrini, <strong>Diritto</strong> processuale <strong>del</strong> lavoro, Milano,1975, p.203; A.Aranguren, La tutela dei<br />

diritti dei lavoratori, Padova, 1981, p.329.<br />

389 In tal senso, modificando la precedente opinione espressa <strong>nel</strong> 1974, C.M.Barone, Rinunzie e<br />

transazioni, in A.Proto Pisani, G.Pezzano, C.M.Barone, V.Andrioli, Le controversie in materia di lavoro,<br />

Bologna, 1987, p.257.<br />

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