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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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ulteriore attività; ma in un secondo momento 382 ha poi mutato il suo orientamento,<br />

riconoscendo l'imprescindibilità ai fini <strong>del</strong>l'impedimento <strong>del</strong>la decadenza di cui all'art.2113<br />

c.c. <strong>del</strong>la notifica <strong>del</strong> ricorso al datore di lavoro entro lo stesso termine semestrale<br />

previsto dalla legge.<br />

La libertà di forme dunque prevista fa sì che l'atto di impugnazione non debba esser<br />

necessariamente posto in essere personalmente dal prestatore di lavoro, essendo possibile<br />

una sua redazione anche ad opera dei sindacati o dei legali, anche se non muniti di<br />

mandato rilasciato per iscritto.<br />

Al riguardo la Corte di Cassazione 383 è intervenuta a sancire l'applicabilità anche con<br />

riferimento alla fattispecie di cui all'art.2113 c.c. <strong>del</strong> principio, contenuto <strong>nel</strong>l'art.6 <strong>del</strong>la<br />

l.15 luglio 1966, n.604 in materia di impugnazione <strong>del</strong> licenziamento, relativo alla<br />

possibilità di intervento di terzi per conto <strong>del</strong> lavoratore.<br />

La Corte ha così riconosciuto la possibilità per i legali di procedere all'impugnazione <strong>del</strong>le<br />

rinunce e <strong>del</strong>le transazioni per conto dei lavoratori, e pur considerando necessaria la forma<br />

scritta per l'impugnazione, ha escluso che l'atto <strong>del</strong> legale debba necessariamente esser<br />

preceduto da procura scritta ai sensi <strong>del</strong>l'art.1392 c.c., essendo l'impugnativa atto<br />

unilaterale non avente contenuto patrimoniale e in quanto tale esclusa dal campo di<br />

applicazione <strong>del</strong>l'art.1324 c.c. che prevede l'estensione <strong>del</strong>le disposizioni dettate per i<br />

contratti ai soli atti unilaterali con contenuto patrimoniale 384 .<br />

3.1 Ancora sulla decadenza ex art. 2113 c.c.: aspetti processualistici ed effetti<br />

<strong>del</strong>l'avvenuta impugnazione.<br />

La decadenza <strong>del</strong> lavoratore dalla facoltà di impugnare rinunce e transazioni non è<br />

rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità <strong>del</strong>le parti; ecco<br />

che quindi sarà onere <strong>del</strong> datore di lavoro eccepirla.<br />

Tuttavia, sul piano processuale, la Corte di Cassazione 385 ha ritenuto non idonea a<br />

382 Così Cass. 8 novembre 1987, n.44, in Arc.Civ., 1987, p.270; Cass.SS.UU. 18 ottobre 1982, in<br />

Not.giur.lav., 1982, p.435.<br />

383 Cfr.Cass.16 giugno 1987, n.5346, in Giust.civ., 1987, II, p.2497.<br />

384 Cfr. R.Triola, In tema di forma <strong>del</strong>la procura per l'impugnazione di rinunzie e transazioni, in<br />

Giust.civ., 1987, II, p.2498.<br />

385 Così Cass.26 gennaio 1995, in Orient.Giur.Lav., 1995, p.301; Cass.11 novembre1987, n.9198, in<br />

Giust.Civ.Mass.,1987, p.12.<br />

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