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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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carattere perfetto, il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di<br />

pubblicazione <strong>del</strong>la sentenza 369 .<br />

Comunque sia, a prescindere dalla specifica individuazione <strong>del</strong> dies a quo, in<br />

considerazione <strong>del</strong> carattere di stabilità reale di cui godono i rapporti di lavoro alle<br />

dipendenze <strong>del</strong>la pubblica amministrazione, la prescrizione decorre già in costanza di<br />

rapporto, non operando il principio di differimento <strong>del</strong> decorso prescrizionale sancito per<br />

mezzo <strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione con la sentenza n.63 <strong>del</strong> 1966.<br />

Anche per i crediti dei pubblici dipendenti vale poi il principio per cui la prescrizione non<br />

può essere eccepita, per la prima volta, in appello dalla pubblica amministrazione; il<br />

Consiglio di Stato si è infatti di recente espresso in tal senso 370 , sostenendo che a nulla<br />

rilevi l'impossibilità di incorrere in preclusioni per la parte che persegue un interesse<br />

pubblico (la pubblica amministrazione), stante il carattere di norma generale da attribuirsi<br />

<strong>del</strong>l'art.2938 c.c., operante non solo per i crediti dei lavoratori privati ma altresì per quelli<br />

pubblici, evitando un’altrimenti ingiustificata disparità di trattamento.<br />

Questo orientamento ha poi trovato seguito <strong>nel</strong>la decisione <strong>del</strong>la sesta sezione <strong>del</strong><br />

Consiglio di Stato in data 24 gennaio 2005, n.105 371 , con la quale si è ribadito che pur<br />

essendo impedito alla pubblica amministrazione di rinunciare alla prescrizione, ciò però<br />

non la esonera dl'onere <strong>del</strong>la pubblica amministrazione di eccepire la prescrizione,<br />

secondo i modi e i tempi previsti dalle norme processual-civilistiche, nonostante le sia<br />

impedito di rinunciare alla prescrizione stessa.<br />

Tale irrinunciabilità trova il suo fondamento <strong>nel</strong>la previsione normativa di cui all'art.3 <strong>del</strong><br />

r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295, con il quale viene sancito il diritto-dovere <strong>del</strong>la pubblica<br />

amministrazione di non pagare i debiti di lavoro prescritti, ed anzi, di procedere al loro<br />

recupero, ove invece siano stati pagati, se <strong>del</strong> caso compensandoli con ulteriori crediti<br />

degli stessi dipendenti qualora non sia possibile il ricorso ad altri mezzi di rimborso<br />

immediato: da ciò quindi innanzitutto l'indisponibilità <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>la pubblica<br />

amministrazione al recupero dei debiti di lavoro prescritti e conseguentemente, la sua<br />

irrinunciabilità sia in forma espressa che implicita, cioè attraverso la mancata tempestiva<br />

opposizione in sede processuale <strong>del</strong>la prescrizione <strong>del</strong> credito <strong>del</strong> dipendente.<br />

Indisponibilità ed irrinunciabilità, cui dunque, secondo la dottrina, non potrebbe che<br />

collegarsi esclusivamente una rilevabilità officiosa <strong>del</strong>la prescrizione, non anche un onere<br />

369 Per un'analisi dei diversi dies a quo : G.Pera – M.Grandi, Della prescrizione, in Commentario breve<br />

alle leggi sul lavoro, Padova, 2009,p.651.<br />

370 In tal senso Cons.St.29 dicembre 2004, n.14, in Ragiusan, 2005, p.380.<br />

371 Cons. Stato, 24 gennaio 2005, n.105, in Foro amm-Cons.Stato, 2005, p.166.<br />

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