Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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1.1 Efficacia estintiva <strong>del</strong>la prescrizione<br />
La perentoria affermazione <strong>del</strong>la norma contenuta <strong>nel</strong>l'art.2934 c.c. indurrebbe a pensare<br />
che l'efficacia estintiva <strong>del</strong>la prescrizione sia eguale a quella <strong>del</strong>l'adempimento e <strong>del</strong>le altre<br />
cause di estinzione previste dalla legge e che determinano l'irrevocabile annientamento<br />
<strong>del</strong>le situazioni giuridiche che ad esse risultano sottoposte.<br />
A ben vedere però, l'efficacia <strong>del</strong>la prescrizione presenta alcune peculiarità che<br />
impediscono la sua riconducibilità allo schema estintivo <strong>del</strong>l'obbligazione: prendendo in<br />
considerazione infatti l'ipotesi di mancato eccepimento <strong>del</strong>la prescrizione con successivo<br />
pagamento da parte <strong>del</strong> debitore, si noterà che la disciplina codicistica prevede, attraverso<br />
la norma di cui all'art 2940, la regolarità nonché irripetibilità (si parla dunque di<br />
obbligazione naturale) <strong>del</strong> pagamento effettuato; contrariamente, <strong>nel</strong>la disciplina prevista<br />
per l'estinzione da adempimento si avrebbe, <strong>nel</strong> caso di specie, cioè di pagamento<br />
successivo all'estinzione, un'ipotesi di indebito e il solvens potrebbe rivalersi mediante la<br />
condictio indebiti.<br />
Se poi si passa a considerare i diritti reali prescritti, si noterà come questi non essendo<br />
suscettibili di pagamento non sono sottoposti alla previsione di cui all'art 2940; tuttavia<br />
operando il disposto <strong>del</strong>l'art 2938 c.c., continuano a manifestare il loro valore giuridico<br />
fintanto che il convenuto non abbia eccepito la prescrizione, più esplicitamente, i titolari di<br />
diritti reali di godimento prescritti potranno continuare ad esercitare le facoltà loro spettanti<br />
e si tratterà di un esercizio pienamente legittimo se il controinteressato non si oppone.<br />
Il compimento <strong>del</strong>la prescrizione lascia sopravvivere <strong>nel</strong> diritto colpito, un’apprezzabile<br />
entità giuridica assoggettata alla condizione sospensiva rappresentata dall'atto con cui<br />
l'interessato eccepisce la prescrizione.<br />
Il diritto prescritto si configura dunque come un'entità dogmaticamente anomala poiché<br />
assoggettata alla volontà <strong>del</strong> controinteressato, cosa che non avrebbe assolutamente ragion<br />
d'essere se la prescrizione realizzasse effettivamente l'effetto estintivo proclamato 11 .<br />
Il diritto prescritto non si estingue ma perde la sua forza, <strong>nel</strong> senso che, qualora si agisse in<br />
giudizio e il convenuto eccepisse l'intervenuta prescrizione verrebbe bloccata l'iniziativa<br />
giurisdizionale, diversamente in caso di mancata opposizione, il diritto potrà esser fatto<br />
valere ad ogni effetto.<br />
La prescrizione opera dunque quale mezzo di tutela per il convenuto, pur non rientrando<br />
11 Cfr. R.Ferrucci, voce <strong>Prescrizione</strong> estintiva (diritto civile), in Novissimo Digesto Italiano,Torino,<br />
1966, p.646.<br />
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