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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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pensava affatto 357 ), lo avrebbe fatto per tutti i rapporti, proteggendo tutti i lavoratori e non<br />

soltanto il personale navigante.<br />

A corroborare questa considerazione, l'altro argomento <strong>del</strong>la Corte: la sospensione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione disposta dagli artt 373 e 937 cod.nav. opera anche in riferimento ai contratti a<br />

termine per i quali il metus <strong>del</strong> licenziamento non ha ragion d'essere.<br />

La ratio <strong>del</strong>le norme censurate, è invece da individuarsi <strong>nel</strong>le pieghe <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>la<br />

navigazione, cioè <strong>nel</strong>le caratteristiche proprie <strong>del</strong> contratto di arruolamento e <strong>del</strong> contratto<br />

col personale di volo, la cui principale peculiarità è legata alle modalità di erogazione<br />

<strong>del</strong>le prestazioni lavorative: il personale di bordo e di volo è chiamato a svolgere la propria<br />

attività in luoghi diversi da quello di assunzione o di residenza <strong>del</strong> dipendente.<br />

Da ciò il determinarsi in capo a questi lavoratori di una situazione di materiale<br />

impossibilità o comunque di particolare difficoltà <strong>nel</strong>l’esercizio dei diritti di credito (stante<br />

la fisica lontananza dal foro competente), decisiva ai fini <strong>del</strong>la impostazione di un regime<br />

di prescrizione differenziato (pienamente legittimo).<br />

La Corte conclude, per tali ragioni, riconoscendo alle previsioni di cui agli artt.373 e 937<br />

cod.nav., una assoluta coerenza rispetto alla regola generale sulla decorrenza <strong>del</strong>la<br />

prescrizione, posta all’art.2935c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal<br />

giorno in cui il diritto può esser fatto valere 358 .<br />

Spiegata in questi termini la questione <strong>del</strong>la diversa decorrenza, la Corte si è poi occupata<br />

di confutare le censure mosse dai remittenti quanto alla durata biennale <strong>del</strong> termine di<br />

prescrizione dei lavoratori nautici, ritenendo in proposito che non sussiste alcuna<br />

violazione <strong>del</strong>l'art.3 Cost. semplicemente perché il diritto di uguaglianza non deve<br />

necessariamente essere utilizzato solo per l'espansione dei diritti dei lavoratori ma anche<br />

per la loro riduzione. Ogni diritto deve essere considerato infatti, non solo dal lato attivo<br />

ma anche da quello passivo e quindi <strong>nel</strong>l'ipotesi in esame non si può ignorare il diritto <strong>del</strong><br />

datore di lavoro a vedere prescritto il credito <strong>del</strong> lavoratore <strong>nel</strong> caso di inerzia <strong>del</strong> titolare;<br />

la durata biennale <strong>del</strong> termine di prescrizione dei crediti dei prestatori nautici è giustificata<br />

dunque dall’esigenza di garantire una maggiore certezza ai rapporti <strong>nel</strong>l'ambito <strong>del</strong>la<br />

navigazione.<br />

357 Questa la puntualizzazione di A.Vallebona, cit., p.3743.<br />

358 A.Vallebona, cit., p.3974 ritiene erroneo il riferimento <strong>del</strong>la Corte Costituzionale all'art-2935 c.c. ,<br />

in considerazione <strong>del</strong> fatto che questa norma si riferisce alla sola possibilità legale di esercizio <strong>del</strong> diritto,<br />

mentre le situazioni di impossibilità di fatto sono prese in esame <strong>nel</strong>le diverse disposizioni sulla sospensione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione per rapporti fra le parti (art.2941 c.c.) o per condizione <strong>del</strong> titolare(art.2942c.c.).<br />

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