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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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matura di giorno in giorno risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, ma non<br />

ha accettato l'idea <strong>del</strong>la decorrenza giornaliera <strong>del</strong>la prescrizione, sostenendo in proposito<br />

che perché la prestazione si possa considerare effettivamente dovuta è necessaria una<br />

ulteriore condizione, rappresentata dalla presentazione di una apposita, tempestiva<br />

domanda amministrativa.<br />

Pertanto solo dal momento in cui entrambe le condizioni si sono avverate e quindi, solo<br />

dalla data <strong>del</strong>la domanda per i ratei anteriori e dalla data di maturazione per i ratei<br />

successivi a questa, decorre l'obbligo di pagamento da parte <strong>del</strong>l'ente previdenziale.<br />

Una puntualizzazione è poi necessaria in riferimento all'indennità di maternità <strong>del</strong>le libere<br />

professioniste, per il conseguimento <strong>del</strong>la quale, a norma <strong>del</strong>la L.11 dicembre 1990, n.379,<br />

è necessario che venga presentata domanda entro 180 giorni dal parto. Non opera pertanto<br />

in questi casi il termine di prescrizione annuale, che è invece applicabile alle lavoratrici<br />

autonome in virtù <strong>del</strong>la L.29 dicembre 1987, n. 546.<br />

5. L'ipotesi <strong>del</strong> lavoro nautico.<br />

Gli articoli 373 e 937 <strong>del</strong> codice <strong>del</strong>la navigazione si configurano come autonomo<br />

microcosmo <strong>nel</strong> disciplinare compiutamente l'istituto <strong>del</strong>la prescrizione in riferimento al<br />

personale navigante (nautico e di volo).<br />

Il termine di prescrizione previsto è biennale, con decorrenza dal giorno <strong>del</strong>lo sbarco <strong>nel</strong><br />

luogo di arruolamento (per ciò che concerne la gente di mare: art.373 cod.nav.) ovvero <strong>nel</strong><br />

luogo di assunzione (per la gente <strong>del</strong>l'aria: art.937 cod.nav.), successivamente alla<br />

cessazione o alla risoluzione <strong>del</strong> contratto di lavoro.<br />

Quanto alla sfera di applicabilità, il termine è da riferirsi a tutte le indennità e ai crediti<br />

derivanti dal contratto, nonché ai diritti di risarcimento per i danni derivanti dalla<br />

violazione, da parte <strong>del</strong> datore, <strong>del</strong>l'art. 2087 c.c., previsto ad integrazione <strong>del</strong> contratto ai<br />

sensi <strong>del</strong>l'art.1374 c.c. 349 .<br />

Donde la non applicabilità, in quest'ultimo caso, <strong>del</strong>la prescrizione ordinaria decennale di<br />

cui all'art.2946 c.c. 350 , <strong>del</strong> resto è questo stesso articolo a disporre espressamente <strong>nel</strong>la sua<br />

349 Cfr. A. Vallebona, La prescrizione dei crediti dei naviganti: la questione non è chiusa, in Giur.Cost.,<br />

2006, p.3742 ss<br />

350 Cfr. Cass.1 giugno 2006, n. 13050, in Mass.giur.lav., 2006; Cass.16 luglio 1998, n. 6993, in Foro<br />

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