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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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di astensione 345 ”.<br />

Ad ogni modo, per tale giurisprudenza, in conformità ai principi generali in materia di<br />

interruzione <strong>del</strong>la prescrizione, la richiesta di pagamento <strong>del</strong>l'indennità presentata in sede<br />

amministrativa, o anche l'esperimento <strong>del</strong> ricorso amministrativo contro il silenzio-rifiuto o<br />

il diniego, si configurano come atti interruttivi <strong>del</strong>la prescrizione già avviata.<br />

L'efficacia interruttiva è però solo istantanea, <strong>nel</strong> senso che <strong>nel</strong>le more <strong>del</strong> procedimento<br />

di concessione o meno <strong>del</strong>l'indennità, così come in quello relativo al ricorso contro il<br />

silenzio-rifiuto, la prescrizione continuerà a decorrere 346 .<br />

Conseguentemente l'interessato, finché non presenti l'azione in sede civile, per poter<br />

interrompere la prescrizione deve presentare reiterate richieste di pagamento con cadenza<br />

almeno annuale 347 .<br />

Completamente diverso è il ruolo che la Corte di Cassazione ha attribuito, <strong>nel</strong>la sentenza<br />

n.8042 <strong>del</strong> 26 agosto 1997, alla domanda di prestazione rivolta dal soggetto interessato<br />

all’Inps: solo una volta decorso il periodo di 120 giorni per la formazione <strong>del</strong> silenzio-<br />

rifiuto, inizia a decorrere il termine di prescrizione annuale, verificandosi solo in quel<br />

preciso momento la condizione di responsabilità legale <strong>del</strong>l'ente per il suo inadempimento,<br />

cioè solo da quel momento le prestazioni previdenziali sono effettivamente “dovute” a<br />

norma <strong>del</strong>l'art.6 <strong>del</strong>la L. 138/1943.<br />

Si tratta di un principio in verità applicato in un primo momento solo per le indennità di<br />

malattia, ma poi riconosciuto anche in materia di indennità di maternità, grazie alla<br />

sentenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione n.1396 <strong>del</strong> 4 febbraio 2002.<br />

Successivamente 348 la Corte ha però ripudiato l'idea che il decorso <strong>del</strong> termine di 120<br />

giorni dalla domanda in sede amministrativa configuri il dies a quo <strong>del</strong> termine di<br />

prescrizione ex art.6 L.138 e così ha considerato nuovamente la domanda <strong>del</strong>l'interessato<br />

quale atto interruttivo, ma a differenza <strong>del</strong>le precedenti pronunce in tal senso, non le ha<br />

attribuito effetto interruttivo istantaneo, bensì sospensivo <strong>del</strong>la prescrizione per tutta la<br />

durata <strong>del</strong> procedimento amministrativo che con essa ha inizio.<br />

In un tentativo di sintesi tra i vari orientamenti giurisprudenziali in tema id decorrenza<br />

<strong>del</strong>la prescrizione si può poi considerare la sentenza n.2865 <strong>del</strong> 14 febbraio 2004, con cui<br />

la Corte di Cassazione ha da un lato riconosciuto che il diritto all'indennità di maternità<br />

345 Così si è espressa Cass.21 dicembre1999, n.14421, in Mass.giur.lav, 1999;<br />

346 Cass.19 aprile 1998, n.4348, in Inf.Prev., 1998, p.630; Cass.1 marzo 1993, n.2509, in Riv.it.dir.lav.,<br />

1993, p.902.<br />

347 Cass.28 aprile 1993, n.4969, in Rep. Foro it., 1993, voce Previdenza sociale, n.807.<br />

348 In tal senso Cass.10 giugno 2003, n.9286, in Rep Foro it., 2003, voce Previdenza sociale, n.507.<br />

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