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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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n.151/2001) prevedeva che le indennità di maternità fossero corrisposte “con gli stessi<br />

criteri previsti per l'erogazione <strong>del</strong>le prestazioni <strong>del</strong>l'assicurazione obbligatoria contro le<br />

malattie dall'ente assicuratore presso il quale la lavoratrice è assicurata”. Ed infatti non<br />

solo entrambe le prestazioni sono erogate dall'Inps, cui sono devoluti i contributi<br />

previdenziali relativi alle prestazioni stesse, ma esse risultano altresì: assoggettate allo<br />

stesso termine di prescrizione breve annuale; maturano de die in diem; la loro<br />

corresponsione è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda e alla produzione<br />

di idonea documentazione attestante il verificarsi <strong>del</strong>l'evento protetto 341 .<br />

Ciò che però è apparsa piuttosto controversa in giurisprudenza è stata l'identificazione <strong>del</strong><br />

dies a quo <strong>del</strong> termine prescrizionale <strong>del</strong>l'indennità di malattia, in considerazione <strong>del</strong> fatto<br />

che la formulazione di cui all'art.6 L.138/1943, si limita ad affermare che l'azione per<br />

ottenere l'indennità si prescrive <strong>nel</strong> termine di un anno dal giorno in cui la prestazione<br />

stessa è dovuta.<br />

Secondo un primo orientamento la prescrizione inizia a decorrere dal momento <strong>del</strong><br />

compimento <strong>del</strong> periodo di astensione, quindi, per quanto riguarda l'astensione<br />

obbligatoria, decorsi tre mesi dal parto, e per l'astensione facoltativa dal momento in cui<br />

venga a cessare l'assenza dal lavoro 342 .<br />

Altri hanno sostenuto invece che si debba far riferimento, secondo la regola generale di cui<br />

all'art.2935 c.c., al giorno in cui il diritto può esser fatto valere, quindi alla data presunta<br />

<strong>del</strong> parto per il periodo di astensione anteriore al parto 343 , o con riferimento alla data <strong>del</strong><br />

parto per il l'indennità relativa al periodo di astensione successivo 344 .<br />

Altra parte <strong>del</strong>la giurisprudenza,soprattutto di legittimità, ha ritenuto che la prescrizione<br />

decorra a far data dal verificarsi <strong>del</strong>l'evento cui la legge ricollega l'attribuzione <strong>del</strong>la<br />

prestazione indennitaria, cioè dal giorno in cui si perfeziona la fattispecie costitutiva.<br />

In questo senso, si prevede dunque una decorrenza giornaliera <strong>del</strong>la prescrizione per il fatto<br />

che, l'indennità di maternità matura de die in diem, in correlazione con l'elemento<br />

costitutivo rappresentato dall'assenza dal lavoro.<br />

Il diritto all'indennità di maternità si risolve in un “ complesso di diritti a ratei giornalieri<br />

aventi in comune una componente <strong>del</strong>la fattispecie costitutiva (l'evento parto o la sua<br />

previsione), ma differenziati dall'ulteriore componente costituita dai corrispondenti giorni<br />

341 Cfr per l'analisi degli elementi comuni alle due prestazioni: G.Carullo, La decorrenza <strong>del</strong>la<br />

prescrizione <strong>del</strong>l'indennità di maternità, in Riv.it.dir.lav., 2004, II, p.812 ss.<br />

342 Trib. Rossano, 6 maggio 1992, in Inf.Prev.,1992, p.720.<br />

343 Trib. Rossano, 26 febbraio 1992, in Inf.Prev., 1992, p.829<br />

344 Cass.26 aprile 1993, n.4859, in Rep.Foro it., 1993, voce Previdenza sociale, n.517.<br />

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