Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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collocando tale evento <strong>nel</strong> momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza<br />
<strong>del</strong>lo stato morboso e soprattutto <strong>del</strong>la sua conoscibilità da parte <strong>del</strong>l'assicurato (ad<br />
esempio l'accertamento diagnostico dei postumi consolidati e definitivi <strong>del</strong>l'incapacità<br />
lavorativa).<br />
4. L'indennità di malattia e di maternità<br />
In considerazione <strong>del</strong> riconoscimento <strong>del</strong>la sua natura retributiva, il trattamento di malattia<br />
risulta assoggettato al termine di prescrizione quinquennale.<br />
In verità ciò vale esclusivamente in caso di trattamento privatistico, dal momento che, a<br />
norma <strong>del</strong>l'ultimo comma <strong>del</strong>l'art.6, L.11 gennaio 1943, n.138, risulta invece soggetta al<br />
più breve termine di prescrizione annuale, la corresponsione <strong>del</strong>l’indennità di malattia a<br />
carico <strong>del</strong>l'Ente previdenziale.<br />
Per quanto concerne poi il decorso <strong>del</strong>la prescrizione, esso dipende strettamente dalle<br />
modalità di erogazione <strong>del</strong>l'indennità di malattia: se corrisposta in un'unica soluzione al<br />
momento <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong> periodo di paga, la prescrizione decorre dal giorno successivo<br />
al predetto periodo; se invece al lavoratore sono corrisposte anticipazioni, la prescrizione<br />
decorre dal giorno successivo a quello in cui, <strong>nel</strong> corso <strong>del</strong>l'evento morboso, il lavoratore<br />
può pretendere la corresponsione <strong>del</strong>la prestazione; infine, se l'indennità è corrisposta<br />
direttamente dall'Inps, il decorso prescrizionale ha inizio <strong>nel</strong> giorno successivo alla data di<br />
cessazione <strong>del</strong>l'evento morboso 340 .<br />
Una sostanziale affinità di funzione rispetto all'indennità di malattia si riscontra<br />
<strong>nel</strong>l'indennità dovuta dall'Inps per i casi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro<br />
per gravidanza o puerperio (L.1204/1971, poi abrogata e sostituita dalla L. 151/2001),<br />
trattandosi in entrambe i casi di strumenti sia di tutela <strong>del</strong>la salute dei lavoratori<br />
(lavoratrici, <strong>nel</strong> caso <strong>del</strong>l'indennità di maternità), nonché di sostegno economico in<br />
relazione a circostanze che riducono o annullano la capacità di lavoro.<br />
Tale affinità funzionale, in verità si accompagna ad una più concreta equiparazione di<br />
disciplina, <strong>del</strong> resto lo stesso articolo 15 <strong>del</strong>la L.1204/1971 (il cui contenuto appare<br />
sostanzialmente immutato <strong>nel</strong>l'ambito <strong>del</strong>l'art.22 <strong>del</strong>la successiva legge abrogatrice<br />
340 Cfr. A.Garlatti, Percorsi previdenziali, in Riv.crit.dir.lav., 2007, II, p.936<br />
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