09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sospensione previste dalla normativa codicistica, o al contrario come perfettamente<br />

rientrante <strong>nel</strong> regime generale, soggetta dunque ad interruzione per mezzo di un qualunque<br />

atto di costituzione in mora <strong>del</strong> debitore (art.2943 c.c.) 327 .<br />

La giurisprudenza si è ormai consolidata sulla prima soluzione 328 , e già <strong>nel</strong> 1985 con la<br />

sentenza <strong>del</strong>le SS.UU. <strong>del</strong>la Corte di Cassazione n. 4857 329 si è sostenuto che, nessun atto<br />

diverso dalla domanda giudiziale può avere efficacia sospensiva od interruttiva <strong>del</strong>la<br />

prescrizione <strong>del</strong>l'azione diretta al conseguimento <strong>del</strong>le prestazioni <strong>del</strong>l'assicurazione<br />

obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.<br />

Il fondamento di questo particolare regime interruttivo è stato pertanto ricondotto alla ratio<br />

stessa <strong>del</strong>la previsione di un più breve termine triennale per la prescrizione <strong>del</strong>le<br />

prestazioni infortunistiche e cioè all'esigenza di una maggiore rapidità e certezza <strong>nel</strong>le<br />

indagini sulle condizioni <strong>del</strong> lavoratore infortunato ai fini di una migliore tutela <strong>del</strong>lo<br />

stesso.<br />

Nella previsione di un unico strumento interruttivo <strong>del</strong> termine prescrizionale, cioè la<br />

domanda giudiziale, non si è ravvisata dunque alcuna violazione <strong>del</strong> principio di<br />

uguaglianza 330 per i lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali, rispetto ai<br />

creditori per altri titoli: <strong>del</strong> resto ammettere la possibilità di interruzione <strong>del</strong>la prescrizione<br />

con un qualunque atto di messa in mora, avrebbe reso possibile l'ammissibilità di un<br />

ricorso giudiziale a notevole distanza di tempo dall'evento, con difficoltà non trascurabili<br />

in ordine all’accertamento <strong>del</strong>la verità dei presupposti su cui fondare l’indennizzabilità<br />

<strong>del</strong>l’infortunio (o malattia), e quindi con una vera e propria vanificazione <strong>del</strong>le ragioni<br />

sostanziali <strong>del</strong>la prescrizione breve triennale 331 .<br />

Non sono mancate tuttavia, per quanto minoritarie, pronunce 332 <strong>del</strong>la Corte di Cassazione<br />

pronte a collocare la prescrizione <strong>del</strong> citato art.112 T.U. 1124 <strong>del</strong> 1965 <strong>nel</strong>l'ambito <strong>del</strong><br />

regime generale, con la conseguenza che ad essa si applicherebbero tutte le cause di<br />

interruzione previste dal codice.<br />

I giudici di legittimità hanno in queste pronunce infatti escluso che il termine triennale di<br />

327 Cfr. nota di F.Di Maolo a Cass.21 gennaio 1998, n.516, in Giust.Civ., 1998, p.2632.<br />

328 In tal senso:Cass.29 maggio 1995, n. 5992, in Mass.giust.civ., 1995, Cass.1 luglio 1994, n. 6232, in<br />

Mass.giur.civ., 1994.<br />

329 Si veda Cass.SS.UU. 8 ottobre 1985, n.4857, in Giust.civ., 1985, I, p.2987.<br />

330 Così B. Grasso, Sulla possibilità di interrompere la prescrizione <strong>del</strong> diritto alle prestazioni da<br />

infortunio sul lavoro, in Riv.it.dir.lav., 1994, II, p.27 e ss.<br />

331 Di questa opinione F.Di Maolo, nota di commento a Cass. 21 gennaio 1998, n. 516, in Giust.civ.,<br />

1998, p.2632 e ss.<br />

332 Cass.sez.lav., 21gennaio 1998, n.516, in Giust.civ.1998, p.2632,; Cass.23 novembre 1991, n. 12604,<br />

in Giust.civ.Mass.1991, p.247; Cass.23 novembre 1989, n. 5038, in Riv.Infortuni, 1990, II, p.70.<br />

109

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!