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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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3. <strong>Diritto</strong> alle prestazioni previdenziali: Infortunio e malattia professionale.<br />

Nel caso in cui il lavoratore subisca un infortunio <strong>nel</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>l'attività di lavoro o<br />

contragga una malattia professionale, ha diritto alla percezione di prestazioni previdenziali<br />

temporanee o permanenti a carico <strong>del</strong>l’Inail, secondo la disciplina dettata a riguardo dal<br />

d.P.R., 30 giugno 1965, n.1124.<br />

Il diritto al conseguimento <strong>del</strong>le suddette prestazioni si prescrive, secondo la formulazione<br />

<strong>del</strong>l'art.112 <strong>del</strong> d.P.R. cit., <strong>nel</strong> termine di tre anni dal giorno <strong>del</strong>l'infortunio o da quello di<br />

manifestazione <strong>del</strong>la malattia.<br />

Mentre, una volta accertato e riconosciuto all'assicurato il diritto alla rendita, questo sarà<br />

sottoposto al diverso termine ordinario decennale 325 ed il diritto ai singoli ratei a quello<br />

quinquennale ex art.2948 c.c., con decorrenza per entrambi dal giorno in cui il lavoratore<br />

avrebbe potuto percepire il primo rateo non riscosso.<br />

Ne deriva che, qualora il creditore lasci trascorrere più di dieci anni dal momento in cui<br />

avrebbe potuto percepire la prima rata, il diritto alla rendita rimane definitivamente<br />

compromesso, cioè irrimediabilmente estinto per prescrizione, indipendentemente dal fatto<br />

che per alcuni ratei sia decorso o meno l'intero termine quinquennale.<br />

Tornando alla formulazione <strong>del</strong>l'art.112 d.P.R. 1124 è importante evidenziare la previsione<br />

di cui al quarto comma, con la quale si precisa che la prescrizione triennale è interrotta <strong>nel</strong><br />

caso in cui gli aventi diritto all'indennità “abbiano iniziato o proseguito le pratiche<br />

amministrative o l'azione giudiziaria in conformità <strong>del</strong>le relative norme”.<br />

Si tratta di una disposizione che ha sollevato diversi problemi <strong>nel</strong>la sua applicazione,<br />

richiamando più volte l'attenzione <strong>del</strong>la giurisprudenza, persino <strong>del</strong>la Corte Costituzionale,<br />

che con il suo intervento <strong>nel</strong> 1985 (sentenza n.129 326 ), ne ha dichiarato l'illegittimità<br />

costituzionale <strong>nel</strong>la parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale venga<br />

in realtà interrotto dal momento <strong>del</strong> deposito in cancelleria <strong>del</strong> ricorso introduttivo <strong>del</strong>la<br />

controversia e non dalla successiva notificazione di esso.<br />

Ma in verità i principali problemi si sono posti in riferimento alla relazione esistente tra la<br />

formulazione di cui all'art.112, co.4, d.P.R. cit. e la normativa generale prevista dagli artt.<br />

2941 e ss. c.c. in tema di sospensione ed interruzione <strong>del</strong>la prescrizione.<br />

Si è cioè discusso sulla possibilità di qualificare la prescrizione prevista dal citato art.112<br />

come “speciale”, con conseguente assoluta insensibilità alle cause di interruzione e<br />

325 Cfr. Cass.27 agosto 1990, n.8793, in Mass.giur.civ., 1990, p.1620.<br />

326 Cass.23 maggio 1985, n.129, in Mass.giur.lav., 1986, p.593.<br />

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