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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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2.5. La denuncia <strong>del</strong> lavoratore: il silenzio <strong>del</strong> legislatore e i profili di<br />

incostituzionalità<br />

La formulazione di cui all'art.3 <strong>del</strong>la L.335 <strong>del</strong> 1995, non prevede, quale requisito di<br />

validità <strong>del</strong>la denuncia, che essa debba esser portata a conoscenza <strong>del</strong> debitore; tuttavia<br />

ritenere che, sulla base di questo silenzio, sia legittima una situazione di disinformazione<br />

<strong>del</strong> debitore in conseguenza di una denuncia, è apparso <strong>del</strong> tutto irragionevole in<br />

dottrina 321 .<br />

Il nostro ordinamento richiede che gli atti interruttivi <strong>del</strong>la prescrizione, ai fini <strong>del</strong>la loro<br />

operatività, siano portati a conoscenza <strong>del</strong> debitore, il quale altrimenti confiderebbe <strong>nel</strong><br />

consolidamento <strong>del</strong>la situazione che si crea col trascorrere <strong>del</strong> tempo.<br />

Se è pur vero che, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la denuncia non consiste in<br />

un vero e proprio atto interruttivo <strong>del</strong>la prescrizione, in quanto proveniente da un soggetto<br />

non legittimato a disporne, nonché per il fatto di produrre effetti diversi, implicando <strong>nel</strong>lo<br />

specifico non la decorrenza di un nuovo termine, come stabilito dall'art.2945 c.c. in caso di<br />

interruzione, ma semplicemente che il termine stesso sia considerato ab origine<br />

decennale; è però altrettanto vero che, al pari <strong>del</strong>l'interruzione, anche la denuncia incide<br />

sulla durata <strong>del</strong> termine necessario alla maturazione <strong>del</strong>la prescrizione.<br />

Da questa comunanza o quanto meno similarità di funzione, deriva che, analogamente agli<br />

atti interruttivi, anche la denuncia deve esser portata a conoscenza <strong>del</strong> debitore, entro il<br />

termine di prescrizione, quindi prima <strong>del</strong>la definitiva estinzione <strong>del</strong>l'obbligazione<br />

contributiva.<br />

Diversamente opinando, ed ammettendo pertanto che il debito possa, a seguito <strong>del</strong>la<br />

denuncia <strong>del</strong> lavoratore, sopravvivere all'insaputa <strong>del</strong> debitore, si giungerebbe ad una<br />

soluzione in netto contrasto con l'art.3 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

Si avrebbe infatti una vera e propria violazione <strong>del</strong> principio di uguaglianza 322 in<br />

considerazione <strong>del</strong> fatto che, la generalità dei debitori può, diversamente dal soggetto<br />

passivo <strong>del</strong>l'obbligazione contributiva, contare sulla precisa consapevolezza dei tempi di<br />

prescrizione , assicurata dal meccanismo legale che esige gli atti interruttivi di questa,<br />

siano portati a loro conoscenza.<br />

321 In tal senso A.Rondo, <strong>Prescrizione</strong> dei contributi: non serve che la denuncia <strong>del</strong> lavoratore sia<br />

portata a conoscenza <strong>del</strong> datore di lavoro, in Giur.lav., 2003, II, p.759 ss.<br />

322 Cfr. A.Rondo, cit., p.765.<br />

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