09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.3 L'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.<br />

Anche <strong>nel</strong> rito <strong>del</strong> lavoro, come <strong>nel</strong>l'ordinario processo civile, l'eccezione di prescrizione si<br />

configura come eccezione in senso stretto, come tale irrilevabile d'ufficio dal giudice.<br />

A norma infatti <strong>del</strong>l'art. 416 <strong>del</strong> c.p.c., il convenuto <strong>nel</strong> processo di lavoro di primo grado,<br />

è tenuto a costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima <strong>del</strong>l'udienza di discussione,<br />

depositando in cancelleria una memoria difensiva <strong>nel</strong>la quale devono essere proposte a<br />

pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio 311 .<br />

Dunque l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro è sicuramente soggetta alle<br />

preclusioni di cui al succitato articolo e di conseguenza non potrà essere proposta per la<br />

prima volta in grado d'appello 312 .<br />

Tuttavia <strong>nel</strong>la materia contributiva previdenziale si concretizza un caso eccezionale di<br />

rilevabilità d'ufficio <strong>del</strong>la prescrizione 313 : per la particolare natura <strong>del</strong>l'obbligazione<br />

contributiva, il regime prescrizionale, come esplicitamente sancito dal comma n.9 <strong>del</strong>l'art.3<br />

<strong>del</strong>la L.335 <strong>del</strong> 1995, è sottratto alla disponibilità <strong>del</strong>le parti, con la conseguenza che la<br />

prescrizione opera di diritto e deve essere rilevata dal giudice, cui spetta dunque, a<br />

prescindere dall'attività <strong>del</strong>le parti, il potere di esaminare la questione se i contributi<br />

oggetto di controversia siano o non siano prescritti 314 .<br />

Dunque una volta esauritosi il termine di prescrizione, il soggetto creditore (l'ente<br />

previdenziale) non può rinunciarvi ed un eventuale pagamento dei contributi dopo la<br />

scadenza <strong>del</strong> termine di prescrizione configura un'ipotesi di pagamento di indebito con<br />

conseguente diritto alla restituzione.<br />

La ratio di questa diversa rilevanza <strong>del</strong>la prescrizione è da rinvenirsi <strong>nel</strong> carattere<br />

“complesso” dei rapporti di diritto previdenziale e di conseguenza <strong>nel</strong>l'esigenza di<br />

assicurare agli enti previdenziali (creditori dei contributi e debitori <strong>del</strong>le prestazioni), un<br />

certo equilibrio finanziario, impedendo che gli assicurati si assicurino la costituzione di<br />

benefici attraverso versamenti concentrati <strong>nel</strong> tempo 315 .<br />

311 Cfr. Cass.17 luglio 1996, n.6466, in Not.giur.lav., 1996, p.797; Cass. 25 novembre 1999, n.13140, in<br />

Not.giur.lav., 2000, p.228.<br />

312 Così in materia di crediti di lavoro <strong>nel</strong> pubblico impiego: C.Stato, 19 ottobre 2006, n.6220, in Foro<br />

Amm.Cons.Stato, 2006, p.2786.<br />

313 Così Cass. 24 marzo 2005,n.6340, in Rep.Foro It., 2005, voce <strong>Prof</strong>essioni intellettuali, n.290; Cass.<br />

1 luglio 2002, n.95257, in Rep.Foro It., 2002, voce <strong>Prof</strong>essioni intellettuali, n.206; Cass. 16 agosto 2001,<br />

n.11140, in Rep.Foro It., 2001, voce Previdenza sociale, n.654.<br />

314 Cfr. A.Tomasello, Disciplina sostanziale e processuale <strong>del</strong>la prescrizione dei contributi, in<br />

Lav.prev., 2007, I, p.224.<br />

315 Così E.Bagianti, Sulla prescrizione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti, in<br />

Gius.civ.,2003, p.2591.<br />

103

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!