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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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origine in termini di estrinsecazione di una disciplina particolare (quella <strong>del</strong>la<br />

regolamentazione di questioni di diritto transitorio) e soprattutto <strong>del</strong>la sua <strong>del</strong>imitazione<br />

in riferimento a precise coordinate temporali.<br />

Altra parte <strong>del</strong>la dottrina 305 ha invece affermato che, pur volendosi riconoscere all'art.252<br />

disp.att.c.c. il carattere di regola generale, ne risulta sempre l'inapplicabilità alla disciplina<br />

<strong>del</strong>la prescrizione dei crediti contributivi perché gli effetti <strong>del</strong>la retroattività dei nuovi<br />

termini prescrizionali sono desumibili già per effetto <strong>del</strong>la previsione <strong>del</strong> regime transitorio<br />

che fa salvo il decorso <strong>del</strong> termine decennale di prescrizione <strong>nel</strong>le sole ipotesi in cui l'ente<br />

previdenziale si sia attivato per realizzare il credito contributivo.<br />

In particolare infatti, qualora si ritenesse operante l'art.252 cit., l'inciso “fatti salvi gli atti<br />

interruttivi compiuti”, contenuto <strong>nel</strong> comma n.10 <strong>del</strong>l'art.3 <strong>del</strong>la l.n.335/1995, non avrebbe<br />

alcun senso, per lo meno rispetto ai contributi maturati prima <strong>del</strong> 1 gennaio 1991.<br />

Ciò in quanto, nei confronti di questi contributi, il termine che residuerebbe in base alla<br />

disciplina precedente sarebbe inferiore a quello previsto dalla l. n. 335 cit.: ai contributi<br />

maturati prima <strong>del</strong> 1 gennaio 1991 si finirebbe per applicare quindi l'originario termine<br />

decennale, a prescindere dal compimento di eventuali atti interruttivi.<br />

In questo stesso senso si è infatti espressa anche la giurisprudenza, ritenendo che la<br />

previsione organica e completa <strong>del</strong> regime transitorio comporta una vera e propria deroga,<br />

recrtius disapplicazione, <strong>del</strong>l'art.252 disp. att. c.c., escludendone l'applicazione in via<br />

sussidiaria o integrativa” 306 .<br />

2.2 La prescrizione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti.<br />

Con l'entrata in vigore <strong>del</strong>l'art.3, commi 9 e 10, l. n.335 <strong>del</strong> 1995, che ha ridotto i termini<br />

prescrizionali da dieci a cinque anni in materia di contribuzione e di assistenza sociale<br />

obbligatoria, è sorto il problema <strong>del</strong>l'individuazione <strong>del</strong> regime prescrizionale applicabile<br />

ai contributi dovuti alle casse di previdenza dei liberi professionisti.<br />

Dottrina e giurisprudenza si sono cioè interrogate sull'applicabilità <strong>del</strong>la nuova disciplina<br />

alle sole contribuzioni dovute all'Inps oppure anche alle contribuzioni dovute alle casse di<br />

305 Così P.Capurso, Problemi di diritto intertemporale <strong>del</strong>la abbreviazione dei termini di prescrizione<br />

dei contributi previdenziali, in Inf.prev., 2003, p.112; G.Beretta, Le Sezioni Unite giocano pesante con la<br />

prescrizione dei contrbuti, in Arg.dir.lav., 2008, fasc.4, p.1206<br />

306 In tal senso Cass. 13 dicembre 2006, n.26621, in Mass.giust.civ., 2006, p.12<br />

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