09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

contribuzione pregresse 302 , implicando di conseguenza l'automatica estinzione di una serie<br />

di esse 303 .<br />

Con la decisione in esame, le SS.UU. si sono poste sulla scia <strong>del</strong>la suindicata<br />

interpretazione dottrinaria, ma ne hanno temperato gli effetti in considerazione <strong>del</strong> fatto<br />

che, quella ricostruzione finiva per considerare estinti l'intera mole di contributi anteriori<br />

di cinque anni al 1 gennaio 1996, per i quali non erano stati effettuati atti interruttivi.<br />

Così la Cassazione ha sì sancito la retroattività <strong>del</strong> termine di prescrizione quinquennale,<br />

ma giustificandola alla luce <strong>del</strong>l'applicabilità <strong>del</strong>l'art.252 disp.att. Cod.Civ.: varata<br />

<strong>nel</strong>l'intento di regolare questioni di diritto transitorio in conseguenza <strong>del</strong>l'entrata in vigore<br />

<strong>del</strong> codice civile <strong>del</strong> 1942, tale disposizione prevedeva che, in materia di esercizio di un<br />

diritto, prescrizione od usucapione, l’eventuale termine più breve rispetto a quello stabilito<br />

dalle leggi anteriori, fosse da applicare anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente ed<br />

alle prescrizione ed usucapioni già in corso, purché, a norma <strong>del</strong>la precedente legge, non<br />

residuasse il decorso di un termine minore.<br />

Alla luce di quell'articolo, le SS.UU. hanno sostenuto che la previsione contenuta <strong>nel</strong>la<br />

l.n.335/1995 di un termine di prescrizione più breve <strong>del</strong> precedente, sia riferibile anche alle<br />

prescrizioni già in corso, purché se ne sancisca il decorso solo dalla data <strong>del</strong>la di entrata<br />

in vigore <strong>del</strong>la legge che ha disposto l'abbreviazione <strong>del</strong> termine, salvo che residui un<br />

termine minore; <strong>nel</strong>lo specifico, quindi, fuori dai casi di conservazione <strong>del</strong>la prescrizione<br />

decennale, il più breve termine quinquennale sancito dalla l.335/1995 opera a decorrere dal<br />

1gennaio, anche per i contributi relativi a periodi precedenti alla sua entrata in vigore, ma<br />

con una particolarità: il termine quinquennale trova applicazione solo <strong>nel</strong> caso in cui <strong>del</strong><br />

più lungo termine decennale <strong>del</strong> precedente regime residui <strong>nel</strong>le singole ipotesi un termine<br />

superiore ai cinque anni;diversamente, residuando un termine inferiore sarà questo a<br />

continuare il suo corso e non il termine quinquennale previsto dalla l. n. 335 cit.<br />

La Suprema Corte di Cassazione ha così riconosciuto portata generale all'art.252<br />

disp.att.c.c., sollevando non poche perplessità in dottrina.<br />

Innanzitutto c'è chi ha ritenuto 304 erroneo fondare l'irretroattività <strong>del</strong>la disciplina introdotta<br />

dalla l. n. 335/1995 sul richiamo all’art.252 disp.att.c.c. in qualità di regola generale, non<br />

potendo la suddetta norma assumere tale qualificazione in virtù <strong>del</strong>la sua particolare<br />

302 L.Montuschi, Sulla prescrizione dei contributi previdenziali (un profilo singolare <strong>del</strong>la riforma<br />

pensionistica), in Arg.dir.lav., 1996, p.43.<br />

303 Così C.A.Nicolini, <strong>Prescrizione</strong> dei contributi, automaticità <strong>del</strong>le prestazioni e <strong>del</strong>la tutela<br />

<strong>del</strong>l'anzianità previdenziale dopo la L.335 <strong>del</strong> 1995, in Riv.it.dir.lav., 1996, I, p.295.<br />

304 Cfr. A.Rondo, Le Sezioni Unite sulla prescrizione dei contributi previdenziali, in Arg.dir.lav., 2008,<br />

p.1192 ss.<br />

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!