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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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La Suprema Corte di Cassazione ha dunque valorizzato il dato testuale <strong>del</strong>l'art.3 comma 10<br />

L.335 /1995, osservando che, la particolare espressione utilizzata per definire la portata<br />

<strong>del</strong>l'eccezione alla riduzione <strong>del</strong> termine di prescrizione (“ atti interruttivi già compiuti o di<br />

procedure iniziate <strong>nel</strong> rispetto <strong>del</strong>la normativa preesistente”) si riferisce non al periodo<br />

antecedente l'entrata in vigore <strong>del</strong>la legge, ma a tutto l'arco che va da quella data fino al31<br />

dicembre 1995 in cui vigeva il precedente regime prescrizionale.<br />

Si tratta <strong>del</strong> c.d. “effetto annuncio” che a detta <strong>del</strong>la Corte di Cassazione, il legislatore<br />

avrebbe posto in essere per dare la possibilità agli enti previdenziali di mantenere il regime<br />

di prescrizione decennale per i contributi pregressi, ponendo in essere <strong>nel</strong> periodo<br />

intermedio , che andava dal 17 agosto al 31 dicembre 1995, atti interruttivi o idonee<br />

procedure di recupero dei crediti 298 .<br />

Si tratta per giunta di un meccanismo introdotto soltanto a favore dei contributi destinati<br />

alle gestioni pensionistiche, in considerazione <strong>del</strong> fatto che per quelli legati a gestioni<br />

diverse, il termine di prescrizione è immediatamente quinquennale a far data dal 17 agosto<br />

1995.<br />

Tale diversa disciplina è stata giustificata in termini di una esigenza di maggiore difesa per<br />

i lavoratori subordinati che diversamente, a causa di un ridotto termine quinquennale,<br />

<strong>nel</strong>l'ipotesi di inadempimento contributivo <strong>del</strong> datore, vedrebbero compressa la possibilità<br />

di acquisire l'anzianità previdenziale utile al conseguimento <strong>del</strong> diritto alla pensione 299 .<br />

Con la successiva pronuncia n. 6173 <strong>del</strong> 2008 300 , le Sezioni Unite si sono invece occupate<br />

<strong>del</strong>la portata retroattiva dei più brevi termini di prescrizione previsti dal legislatore.<br />

Si tratta di un tema cruciale in riferimento al quale si erano già evidenziate impostazioni<br />

contrastanti: se infatti la giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione aveva addirittura negato<br />

la portata retroattiva <strong>del</strong>la l. 335 cit., sostenendo che il più breve termine quinquennale in<br />

essa sancito potesse applicarsi solo alle contribuzioni maturate successivamente al 1<br />

gennaio 1996; di contro la dottrina, ritenendo <strong>del</strong> tutto arbitraria 301 , alla luce <strong>del</strong>la<br />

formulazione legislativa di cui all'art.3 co.10 <strong>del</strong>la L.335 /1995, la riduzione <strong>del</strong>la portata<br />

innovativa <strong>del</strong> temine quinquennale alle sole contribuzioni successive al 1 gennaio 1996,<br />

aveva affermato che tale più breve termine di prescrizione fosse da applicare anche alle<br />

298 Cfr. G.Beretta, Le Sezioni Unite giocano pesante con la prescrizione dei contributi, in<br />

Arg.dir.lav.,2008, fasc.4, p.1211<br />

299 In tal senso G.Beretta., cit., p.1212; A.L.Fraioli, La Suprema Corte torna sul problema <strong>del</strong>la<br />

prescrizione dei contributi previdenziali, in Prev.Ass.Pubb.Priv., 2006, p.315<br />

300 Cfr. Cass. SS.UU., 7 marzo 2008, n.6173, in Arg.dir.lav., 2008, p.1206<br />

301 Così M.M.Mutarelli, Le (in)certezze <strong>del</strong>la giurisprudenza in materia di prescrizione dei contributi<br />

previdenziali, in Riv.it.dir.lav., 2006, II, p.1643<br />

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