09.06.2013 Views

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

pur avendo mantenuto il termine di prescrizione di dieci anni per i crediti contributivi<br />

maturati entro il 31 dicembre <strong>del</strong> 1995 per i quali sia intervenuta la denuncia <strong>del</strong><br />

lavoratore, ha tuttavia esteso la prescrizione quinquennale ai crediti maturati e scaduti in<br />

precedenza; in secondo luogo, ha posto un limite a tale estensione <strong>nel</strong> caso di atti<br />

interruttivi o procedure iniziate in ossequio alla disciplina preesistente; infine ha soppresso<br />

il periodo triennale di sospensione 295 dei termini di prescrizione (previsto per gli anni<br />

1983-1986) facendo sempre salvi però i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure<br />

per il recupero <strong>del</strong> credito già avviate.<br />

La commistione dei commi 9 e 10, pertanto, secondo tale orientamento 296 , fa sì che, in tutti<br />

i casi, anche antecedenti il 1 gennaio 1996 e per i quali non sia intervenuto alcun atto<br />

interruttivo, il termine prescrizionale è retroattivamente quinquennale e pertanto preclusivo<br />

<strong>del</strong>la possibilità di persecuzione ex novo <strong>del</strong>le evasioni contributive pregresse.<br />

2.1. Gli interventi <strong>del</strong>le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione in materia di<br />

prescrizione contributiva.<br />

Nel tentativo di mettere ordine <strong>nel</strong>la controversa materia <strong>del</strong>la prescrizione dei contributi<br />

previdenziali le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione sono intervenute, a distanza di ben<br />

tredici anni dall'approvazione <strong>del</strong>la legge n.335/1995, con due importanti pronunce.<br />

Nella prima sentenza, la n. 5784 <strong>del</strong> 2008 297 , viene affermata l'idoneità degli atti<br />

interruttivi compiuti fino al 31 dicembre 1995 a conservare il termine di prescrizione<br />

decennale.<br />

La decisione ha precisamente stabilito che gli atti interruttivi e le procedure avviate <strong>nel</strong><br />

periodo intercorrente tra il 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova legge di<br />

riforma) ed il 31 dicembre 1995, valgono a sottrarre alla prescrizione i contributi maturati<br />

<strong>nel</strong> decennio precedente all'atto interruttivo, dalla cui data inizia a decorrere un nuovo<br />

termine decennale.<br />

Corte di Cassazione relative all'art.3<strong>del</strong>la L. n. 335/1995, si veda S.Caponetti, Crediti contributivi: la<br />

pronuncia <strong>del</strong>la Sezioni Unite sulle problematiche sottese alla prescrizione, in Lav.Prev. , 2008, fasc7, p.1152<br />

ss.<br />

295 D.L. 12 settembre 1983, n.463, art.2, comma 19, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n.638.<br />

296 Conformemente a Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334 in esame, anche: Cass 7 gennaio 2004, n.46, in<br />

Riv.giur.lav., 2004, II; Cass.12 gennaio 20055, n.418, in Riv.it.dir.lav., 2006, II, p.164 con nota di<br />

M.M.Mutarelli, Le (in)certezze <strong>del</strong>la giurisprudenza in materia di prescrizione dei contributi pensionistici.<br />

297 Cfr. Cass. SS.UU. 4 marzo 2008, n.5784, in Arg.dir.lav., 2008, fasc.4, p.1186<br />

98

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!