Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...
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pur avendo mantenuto il termine di prescrizione di dieci anni per i crediti contributivi<br />
maturati entro il 31 dicembre <strong>del</strong> 1995 per i quali sia intervenuta la denuncia <strong>del</strong><br />
lavoratore, ha tuttavia esteso la prescrizione quinquennale ai crediti maturati e scaduti in<br />
precedenza; in secondo luogo, ha posto un limite a tale estensione <strong>nel</strong> caso di atti<br />
interruttivi o procedure iniziate in ossequio alla disciplina preesistente; infine ha soppresso<br />
il periodo triennale di sospensione 295 dei termini di prescrizione (previsto per gli anni<br />
1983-1986) facendo sempre salvi però i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure<br />
per il recupero <strong>del</strong> credito già avviate.<br />
La commistione dei commi 9 e 10, pertanto, secondo tale orientamento 296 , fa sì che, in tutti<br />
i casi, anche antecedenti il 1 gennaio 1996 e per i quali non sia intervenuto alcun atto<br />
interruttivo, il termine prescrizionale è retroattivamente quinquennale e pertanto preclusivo<br />
<strong>del</strong>la possibilità di persecuzione ex novo <strong>del</strong>le evasioni contributive pregresse.<br />
2.1. Gli interventi <strong>del</strong>le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione in materia di<br />
prescrizione contributiva.<br />
Nel tentativo di mettere ordine <strong>nel</strong>la controversa materia <strong>del</strong>la prescrizione dei contributi<br />
previdenziali le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione sono intervenute, a distanza di ben<br />
tredici anni dall'approvazione <strong>del</strong>la legge n.335/1995, con due importanti pronunce.<br />
Nella prima sentenza, la n. 5784 <strong>del</strong> 2008 297 , viene affermata l'idoneità degli atti<br />
interruttivi compiuti fino al 31 dicembre 1995 a conservare il termine di prescrizione<br />
decennale.<br />
La decisione ha precisamente stabilito che gli atti interruttivi e le procedure avviate <strong>nel</strong><br />
periodo intercorrente tra il 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova legge di<br />
riforma) ed il 31 dicembre 1995, valgono a sottrarre alla prescrizione i contributi maturati<br />
<strong>nel</strong> decennio precedente all'atto interruttivo, dalla cui data inizia a decorrere un nuovo<br />
termine decennale.<br />
Corte di Cassazione relative all'art.3<strong>del</strong>la L. n. 335/1995, si veda S.Caponetti, Crediti contributivi: la<br />
pronuncia <strong>del</strong>la Sezioni Unite sulle problematiche sottese alla prescrizione, in Lav.Prev. , 2008, fasc7, p.1152<br />
ss.<br />
295 D.L. 12 settembre 1983, n.463, art.2, comma 19, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n.638.<br />
296 Conformemente a Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334 in esame, anche: Cass 7 gennaio 2004, n.46, in<br />
Riv.giur.lav., 2004, II; Cass.12 gennaio 20055, n.418, in Riv.it.dir.lav., 2006, II, p.164 con nota di<br />
M.M.Mutarelli, Le (in)certezze <strong>del</strong>la giurisprudenza in materia di prescrizione dei contributi pensionistici.<br />
297 Cfr. Cass. SS.UU. 4 marzo 2008, n.5784, in Arg.dir.lav., 2008, fasc.4, p.1186<br />
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