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Prescrizione e Decadenza nel Diritto del Lavoro - Fondazione Prof ...

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di cui al comma n.9 “si applicano anche alle contribuzioni precedenti la data di entrata in<br />

vigore <strong>del</strong>la presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di<br />

procedure già iniziate <strong>nel</strong> rispetto <strong>del</strong>la normativa preesistente”.<br />

Tale formulazione legislativa ha posto <strong>nel</strong> tempo notevoli problemi applicativi, stante la<br />

sua scarsa comprensibilità, il suo carattere farraginoso, a ragion dei quali la dottrina ha<br />

parlato di disciplina particolarmente infelice 290 .<br />

Se è vero infatti che dalla lettura <strong>del</strong>l'art.3 risulta un allineamento, per tutti i tipi di<br />

contribuzione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art.2948 c.c.,<br />

altrettanto vero è che una serie di difficoltà <strong>nel</strong> ricostruire la disciplina legislativa nascono<br />

dal coordinamento dei commi 9 e 10 <strong>del</strong> succitato articolo.<br />

Inizialmente, con la sentenza n. 3213 <strong>del</strong> 15 marzo 2001 291 , la Corte di Cassazione ha<br />

stabilito che tutti i contributi (sia <strong>del</strong> Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia <strong>del</strong>le altre<br />

gestioni pensionistiche obbligatorie) maturati a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono<br />

sottoposti al termine prescrizionale di cinque anni, mentre i contributi maturati<br />

precedentemente all'entrata in vigore <strong>del</strong>la L.335 <strong>del</strong> 1995, continuano a rimanere<br />

assoggettati ai due distinti termini rispettivamente decennale e quinquennale.<br />

Dunque secondo tale pronuncia, il richiamo al comma 9 presente <strong>nel</strong> comma 10 <strong>del</strong>l'art.3<br />

L.335/1995 è da riferirsi al solo termine decennale previgente e non anche a quello ridotto<br />

a cinque anni dal 1 gennaio 1996.<br />

Una conferma a questo primo orientamento si è avuta in seguito attraverso la sentenza <strong>del</strong><br />

12 febbraio 2003, n.2100 292 , secondo la quale il termine quinquennale non può esser<br />

riferito al periodo antecedente il 1 gennaio 1996.<br />

Espressamente in conflitto con tali previsioni, in virtù di una presunta violazione<br />

<strong>del</strong>l'art.12 <strong>del</strong>le disposizioni sulla legge in generale, in forza <strong>del</strong> quale la legge deve esser<br />

interpretata in base all'intenzione <strong>del</strong> legislatore ricavabile dal significato <strong>del</strong>le parole<br />

secondo la loro connessione, si è posta invece la successiva sentenza n.19334 <strong>del</strong> 17<br />

dicembre 2003 293 .<br />

La Corte di Cassazione ha in questa occasione ha riconsiderato lo spirito <strong>del</strong>l'intera<br />

formulazione di cui all'art.3 per evidenziarne tre punti focali 294 : innanzitutto il legislatore<br />

290 In tal senso L.Montuschi, Sulla prescrizione dei contributi previdenziali (un profilo singolare <strong>del</strong>la<br />

riforma pensionistica), in Arg.dir.lav., 1996, p.35 ss; P.Boer, Ridotti a cinque anni i termini di prescrizione<br />

dei contributi alle gestioni pensionistiche, in Tut.lav., 1995, p.357 ss.<br />

291 Cass. 15 marzo 2007, n.3213, in Mass.giur.civ., 2001, p.409.<br />

292 Cfr. Cass. 12 febbraio 2003, n.2100, in Mass.giur.lav., 2003, p.262<br />

293 Cfr. Cass.17 dicembre2003, n.19334, in Riv.giur.lav., 2004, II, p.397.<br />

294 In riferimento alla sentenza n. 19334/2003 e più in generale per un excursus sulle sentenze <strong>del</strong>la<br />

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