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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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La tassazione per equivalenza<br />

Quando prodotti energetici, <strong>di</strong>versi da quelli in<strong>di</strong>cati, sono utilizzati come carburanti o combustibili, la loro tassazione avviene “per equivalenza”; sono cioè<br />

sottoposti ad accisa secondo l’aliquota prevista per il prodotto “tra<strong>di</strong>zionale” (carburante o combustibile) equivalente, sostituito nello specifico impiego.<br />

La stessa Agenzia delle Dogane20 ha chiarito che, dal solo punto <strong>di</strong> vista fiscale, per combustibile o carburante equivalente si intende quello che può essere<br />

sostituito nel particolare impiego al prodotto assunto come elemento <strong>di</strong> comparazione.<br />

Sono altresì considerati prodotti <strong>di</strong>versi anche i carburanti o i combustibili “innovativi” tra cui viene ricompreso anche il biogas.<br />

Disposizioni in materia <strong>di</strong> gas naturale e possibile ricomprensione del biometano<br />

All’interno del Testo Unico si rinvengono, poi, altri riferimenti normativi <strong>di</strong> rilievo (seppur in modo in<strong>di</strong>retto) al tema che qui ci impegna: (i) la <strong>di</strong>sposizione<br />

dell’art. 21, comma 2, lett. g ) che annovera tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa anche il gas naturale; (ii) le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 26 contenente<br />

Disposizioni particolari per il gas naturale. Ebbene, è noto che il quadro della sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici, ed in particolare del gas naturale,<br />

è notevolmente mutato con il recepimento della Direttiva 2003/96/CE (attraverso il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26) nel Testo unico delle accise.<br />

Detta Direttiva mo<strong>di</strong>fica profondamente la Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ed<br />

abroga la Direttiva 92/81/CEE relativa all’armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali e la Direttiva 92/92/CEE relativa al riavvicinamento<br />

delle aliquote <strong>di</strong> accisa sugli oli minerali. In particolare, l’atto normativo del 2003 include tra i prodotti energetici che gli Stati membri devono sottoporre ad<br />

accisa anche il “gas naturale” innovando rispetto alla precedente <strong>di</strong>sciplina comunitaria (<strong>di</strong>rettiva 92/81/CEE) che prevedeva invece la tassazione del “gas<br />

metano”, principale componente del gas naturale. Significativa al riguardo è l’inversione operata nella normativa nazionale: la formulazione attuale del comma<br />

5 dell’art. 26 del TUA stabilisce che ai fini della tassazione «si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in<br />

misura non inferiore al 70 per cento in volume» mentre prima del recepimento della <strong>di</strong>rettiva 2003/96/CE nel medesimo articolo, al comma 2 era stabilito<br />

che ai fini della tassazione «si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al<br />

70 per cento in volume». L’attuale art. 26, comma 5 prevede inoltre che «Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al<br />

70 per cento in volume, ferma restando l’applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote <strong>di</strong> accisa,<br />

relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo in volume, <strong>di</strong> metano ed altri idrocarburi».<br />

Appare quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata apprensione che il biometano possa a ragione rientrare nell’ambito <strong>di</strong> applicazione dell’accisa sul gas naturale.<br />

Agevolazioni: attuale esclusione per la produzione <strong>di</strong> biometano<br />

Tanto premesso, la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all’art. 26, comma 6, la quale prevede che non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose <strong>di</strong> origine biologica “destinate<br />

agli usi propri del soggetto che le produce” è <strong>di</strong> per sé limitata e <strong>di</strong> certo non con<strong>di</strong>vide lo spirito agevolativo che contrad<strong>di</strong>stingue, viceversa, l’utilizzo del<br />

biogas per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica. Questo comparto è contrad<strong>di</strong>stinto dall’art. 52, comma 2, TUA norma deputata alla definizione del campo <strong>di</strong><br />

applicazione dell’accisa sull’energia elettrica, la quale prevede che non è sottoposta ad accisa (vale a <strong>di</strong>re che è esclusa dalla tassazione) l’energia elettrica: a)<br />

prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW e c) prodotta con “gruppi<br />

elettrogeni azionati da gas metano biologico”.<br />

Nessuna <strong>di</strong>sposizione si rinviene, dunque, all’interno del Testo Unico, che contempli espressamente agevolazioni fiscali od esoneri specificamente destinati<br />

alla produzione <strong>di</strong> biometano e l’assenza <strong>di</strong> una simile normativa <strong>di</strong> favor è ancor più evidente se si considera il regime che governa la produzione <strong>di</strong> energia<br />

elettrica.<br />

20 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Dogane 28 maggio 2007, n. 17/D, p. 13.<br />

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