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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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L’inapplicabilità del regime forfetario<br />

L’Amministrazione finanziaria ha affermato che la <strong>di</strong>sposizione prevista dalla Legge finanziaria per il 2006 (ricomprensione della produzione <strong>di</strong> energia da<br />

fonti rinnovabili nel red<strong>di</strong>to agrario) esplica effetti solo ai fini delle imposte sui red<strong>di</strong>ti e non anche ai fini dell’IVA. In considerazione del fatto che i produttori<br />

agricoli sono già destinatari per le cessioni <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> un regime speciale <strong>di</strong> detrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, già con la Circolare 16 febbraio<br />

2005, n. 6/E era stato chiarito che una interpretazione della norma recata dall’art. 34-bis del decreto da ultimo citato, volta ad estendere la forfetizzazione<br />

della detrazione IVA alle cessioni <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong>versi da quelli elencati nella Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, sarebbe incompatibile con la<br />

normativa comunitaria perché in contrasto con l’art. 25 della Sesta Direttiva CEE che prevede l’attribuzione <strong>di</strong> un regime speciale ai soli beni e servizi elencati<br />

negli allegati alla medesima <strong>di</strong>rettiva. Pertanto alle attività <strong>di</strong>rette alla produzione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> energia elettrica derivante da fonti alternative rinnovabili <strong>di</strong><br />

cui all’art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005 non si rende applicabile il regime speciale IVA <strong>di</strong> cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Si segnala,<br />

inoltre, che l’Amministrazione finanziaria all’epoca si era espressa sulla norma che non contemplava ancora nel proprio ambito oggettivo <strong>di</strong> applicazione la<br />

produzione e cessione <strong>di</strong> energia calorica, ma non sussistono motivi per ritenere che il trattamento IVA delineato nella circolare non valga anche per tale<br />

ultima attività. Un’occasione mancata <strong>di</strong> fornire ulteriori chiarimenti è rappresentata dalla citata, più recente, Circolare n. 9 del 2009, laddove al paragrafo<br />

de<strong>di</strong>cato solo all’ “Inquadramento ai fini IVA ed Irap della produzione e cessione <strong>di</strong> energia elettrica da parte <strong>di</strong> produttori agricoli” l’Agenzia ha riba<strong>di</strong>to che<br />

le cessioni <strong>di</strong> energia (elettrica) non sono operazioni riconducibili a quelle elencate nella Tabella A, parte I, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, alle<br />

stesse si applica l’IVA nella misura or<strong>di</strong>naria del 20 per cento.<br />

Limiti all’applicazione dell’aliquota ridotta<br />

L’Amministrazione finanziaria ha altresì specificato che l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento trova applicazione quando la cessione rientra nei casi elencati<br />

al punto 103) della Tabella A, Parte III, allegata al citato decreto, ovvero, quando la cessione <strong>di</strong> energia è effettuata “(…) per uso domestico; (…) per uso <strong>di</strong><br />

imprese estrattive, agricole e manifatturiere (…); (…) ai clienti grossisti <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 5, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 16; (…)”. Ne consegue, pertanto,<br />

che la cessione <strong>di</strong> energia elettrica prodotta da impren<strong>di</strong>tori agricoli me<strong>di</strong>ante fonti agroforestali (o fotovoltaiche) sconterà l’aliquota ridotta del 10 per<br />

cento, quando è effettuata ai sensi del citato numero 103. Sul fronte dell’energia calorica il successivo n. 122, sempre nell’ambito dei beni e servizi su cui grava<br />

l’aliquota del 10 per cento, fa riferimento a “prestazioni <strong>di</strong> servizi e forniture <strong>di</strong> apparecchiature e materiali relativi alla fornitura <strong>di</strong> energia termica per uso<br />

domestico attraverso reti pubbliche <strong>di</strong> teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia…omissis…sono incluse le forniture <strong>di</strong> energia prodotta<br />

da fonti rinnovabili o da impianti <strong>di</strong> cogenerazione ad alto ren<strong>di</strong>mento; alle forniture <strong>di</strong> energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota or<strong>di</strong>naria”.<br />

L’aliquota del 10% appare, così, circoscritta a limitate fattispecie relative alla fornitura <strong>di</strong> energia termica da fonti rinnovabili.<br />

Accisa<br />

Il termine “accise” è tra<strong>di</strong>zionalmente adottato per identificare un complesso <strong>di</strong> tributi monofase a carattere speciale (che colpiscono cioè solo determinate<br />

categorie <strong>di</strong> beni), caratterizzati dalla idoneità a gravare sulla produzione o sul consumo <strong>di</strong> beni; pertanto, nella latitu<strong>di</strong>ne semantica <strong>di</strong> questo termine, sono<br />

in genere ricondotte le imposte <strong>di</strong> fabbricazione e le imposte <strong>di</strong> consumo.<br />

Tale forma d’imposizione presenta regole comuni in tutta l’Unione Europea ed è applicata con aliquote <strong>di</strong>fferenti nei vari Stati Membri, nel rispetto <strong>di</strong> valori<br />

minimi prefissati.<br />

Tale uso ai fini classificatori del termine accise ha ricevuto consacrazione nel Testo Unico delle Accise, introdotto dal D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni (d’ora innanzi TUA).<br />

La <strong>di</strong>sciplina delle singole accise (art. 21 e ss., TUA) integra la <strong>di</strong>sciplina generale attraverso <strong>di</strong>sposizioni relative al fatto generatore ed alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esigibilità,<br />

alle fattispecie <strong>di</strong> esenzione e <strong>di</strong> agevolazione, alle regole <strong>di</strong> controllo e vigilanza, agli obblighi dei contribuenti, alla circolazione dei prodotti.<br />

Tanto premesso, si precisa sin da subito come nel predetto testo normativo non si rintracci alcuna norma specificatamente de<strong>di</strong>cata al biometano.<br />

Solo con riferimento al biogas si può procedere alla seguente ricostruzione da cui emerge l’utilizzo dello stesso come biocarburante.<br />

Il TUA, al capo secondo, art. 21, riporta l’elencazione normativa dei prodotti c.d. “energetici” (comma 1), per i quali trova applicazione il regime d’imposizione<br />

in esso contenuto, prevedendo contestualmente, al comma 2, con riferimento ai prodotti energetici “tra<strong>di</strong>zionali”, specifiche aliquote <strong>di</strong> accisa per unità <strong>di</strong><br />

peso o <strong>di</strong> volume.<br />

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