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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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Aspetti rilevanti in relazione all’IRAP<br />

A completamento della <strong>di</strong>sciplina sulle agevolazioni (nell’ambito dell'imposizione <strong>di</strong>retta) si espone sinteticamente il regime ai fini dell’imposta regionale<br />

sulle attività produttiva (IRAP), simmetricamente a quanto previsto dalle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> imposizione sui red<strong>di</strong>ti. I produttori agricoli titolari <strong>di</strong><br />

red<strong>di</strong>to agrario determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 15 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 446, quale <strong>di</strong>fferenza tra l’ammontare dei corrispettivi<br />

e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione soggetti a registrazione IVA, applicando l’aliquota dell’ 1,9 per cento. La natura <strong>di</strong> attività agricole<br />

connesse delle produzioni energetiche, comporta, poi, l’assoggettamento alla medesima aliquota dell’1,9 per cento, per il valore della produzione riferito alle<br />

attività svolte entro i limiti suddetti, mentre si applicherà l’aliquota dell’3,9 per cento per il valore della produzione che eccede i predetti limiti, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla natura del soggetto esercente l’attività medesima.<br />

Il panorama delle agevolazioni: una penalizzazione per le imprese produttrici <strong>di</strong> energia calorica?<br />

Allo stato attuale, nell’ambito delle imposte <strong>di</strong>rette, la determinazione del red<strong>di</strong>to secondo le regole proprie del red<strong>di</strong>to agrario è l’unica forma <strong>di</strong> facilitazione<br />

il cui ambito <strong>di</strong> applicazione sembra potersi estendere anche ai soggetti che producono e cedono energia calorica alimentata da biomasse.<br />

Infatti, i due più importanti e recenti interventi normativi <strong>di</strong> favor nei confronti dei soggetti che sfruttano materia prima “verde” riguardano le imprese che<br />

impiegano energie da biomasse piuttosto che le imprese produttrici.<br />

Così, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla c.d. Tremonti ter contenute nel d.l. 1 luglio 2009, n. 7817 contengono importanti agevolazioni, inter alia, per i soggetti che<br />

hanno intenzione <strong>di</strong> installare caldaie a biomassa: per i contribuenti, titolari <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to d’impresa, in<strong>di</strong>pendentemente dalla forma giuri<strong>di</strong>ca e dal tipo <strong>di</strong> contabilità<br />

adottata, è possibile dedurre dal red<strong>di</strong>to il 50 per cento del valore dell’investimento in macchinari ed attrezzature.<br />

Un incentivo, seppur sempre in<strong>di</strong>rizzato all’impiego e non alla produzione <strong>di</strong> energia alternativa (tant’è che tra i principali destinatari vi sono le persone<br />

fisiche), è rappresentato dal c.d. bonus fiscale del 55 per cento, introdotto con la Legge finanziaria per il 2007 e successivamente riconfermato. L’incentivo,<br />

previsto ad hoc per il risparmio energetico, si sostanzia in una detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili<br />

anche strumentali (tra le spese agevolabili vi è anche la sostituzione <strong>di</strong> vecchi impianti con impianti dotati <strong>di</strong> generatori <strong>di</strong> calore alimentati da biomasse<br />

combustibili) ed è fruibile da un’ampia platea <strong>di</strong> contribuenti, tra cui le persone fisiche (anche impren<strong>di</strong>tori agricoli) e soggetti titolari <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to d’impresa.<br />

Un’ulteriore apertura alla produzione <strong>di</strong> energia da fonti ver<strong>di</strong>, ma specificamente in<strong>di</strong>rizzata al comparto dell’energia elettrica, è contenuta nella Legge 23<br />

luglio 2009, n. 9918 , la quale prevede nuovi incentivi per le imprese agricole che gestiscono impianti per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica da biomasse. Il provve<strong>di</strong>mento<br />

da un lato riconosce per gli impianti a biogas e biomasse con potenza non superiore a 1 MW una tariffa onnicomprensiva; dall’altro agli impianti<br />

con una potenza superiore a 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, <strong>di</strong> allevamento e forestali un coefficiente <strong>di</strong> moltiplicazione<br />

dei certificati ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> 1,819 .<br />

17 Convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, “Conversione in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, del decretolegge 1º luglio 2009, n. 78, recante Provve<strong>di</strong>menti anticrisi nonché<br />

proroga <strong>di</strong> termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.<br />

18 Intitolata “Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia <strong>di</strong> energia”.<br />

19 Non è questa la sede per approfon<strong>di</strong>re la <strong>di</strong>sciplina dei certificati ver<strong>di</strong> che, come noto, sono veri e propri titoli negoziabili su <strong>di</strong> un apposito mercato regolamentato e<br />

gestito dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) e che hanno la funzione <strong>di</strong> certificare la quantità e la qualità <strong>di</strong> energia generata da fonti rinnovabili. È interessante<br />

qui evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 20 marzo 2009, n. 71/E ne ha in<strong>di</strong>viduato la <strong>di</strong>sciplina fiscale anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:<br />

partendo dal presupposto che i certificati sono utilizzabili solo all’interno del territorio nazionale e che sono vere e proprie licenze o concessioni, l’Amministrazione<br />

ha definito le relative operazioni speculative cessioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti immateriali e quin<strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> servizi, ai sensidell’art. 3, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/72.<br />

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