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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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L’art. 32, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)<br />

L’articolo 32 del TUIR <strong>di</strong>sciplina la determinazione del red<strong>di</strong>to agrario, <strong>di</strong>sponendo che lo stesso è costituito dal red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o or<strong>di</strong>nario del terreno derivante<br />

dal capitale <strong>di</strong> esercizio e dal lavoro <strong>di</strong> organizzazione impiegati nell’esercizio <strong>di</strong> attività agricole e nei limiti delle potenzialità del terreno. Il successivo<br />

articolo 34 precisa che il red<strong>di</strong>to agrario si determina me<strong>di</strong>ante l’applicazione <strong>di</strong> tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della<br />

legge catastale.<br />

Tra le attività produttive <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario, il comma 2 del citato articolo 32, alla lettera c), richiama anche le attività connesse <strong>di</strong> cui al terzo comma<br />

dell’articolo 2135 del co<strong>di</strong>ce civile, tra le quali, per effetto delle mo<strong>di</strong>fiche normative in commento, sono ora comprese la produzione e cessione <strong>di</strong> energia<br />

elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché <strong>di</strong> carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal<br />

fondo e <strong>di</strong> prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da un impren<strong>di</strong>tore agricolo.<br />

Sotto il profilo fiscale, quin<strong>di</strong>, la qualificazione delle attività sopra richiamate come attività agricole connesse comporta l’applicazione del principio <strong>di</strong> tassazione<br />

del red<strong>di</strong>to su base catastale in luogo <strong>di</strong> quella analitica (i.e. sulla base delle risultanze <strong>di</strong> bilancio). Ciò, naturalmente, nel presupposto che risulti verificato<br />

il requisito della “prevalenza” che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a con<strong>di</strong>zione che, nel caso <strong>di</strong> specie, le fonti <strong>di</strong> produzione dell’energia<br />

provengano prevalentemente dal fondo.<br />

Il requisito della prevalenza<br />

Sebbene letteralmente la norma richiami il concetto <strong>di</strong> prevalenza solo con riferimento alla produzione <strong>di</strong> carburanti e <strong>di</strong> prodotti chimici, la Circolare<br />

n. 32/E del 2009 chiarisce che il suddetto requisito deve sussistere anche per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione<br />

dell’assimilazione operata dal legislatore <strong>di</strong> tale produzione alle attività agricole connesse.<br />

Ne consegue che, come evidenziato dalla citata prassi, la classificazione come red<strong>di</strong>to agrario delle suddette attività15 è subor<strong>di</strong>nato al requisito della prevalenza.<br />

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come tale parametro sia determinante per usufruire del regime: la produzione <strong>di</strong> energia calorica (nel caso <strong>di</strong><br />

specie) sarà assimilata al red<strong>di</strong>to agricolo solo ed unicamente se, con riferimento ai prodotti utilizzati, sarà integrato il suddetto requisito.<br />

In particolare il principio della prevalenza viene rispettato quando le quantità <strong>di</strong> prodotti utilizzati per l’esercizio delle attività connesse ed ottenuti dal fondo<br />

sono superiori a quelli acquistati da terzi nonché quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo dei prodotti acquistati da terzi . Nel caso in cui il raffronto<br />

risulti impossibile perché le materie utilizzate nella produzione dell’impresa non hanno un valore stimabile (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici),<br />

si opterà per una comparazione del processo produttivo tra l'energia derivante dai prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi16 .<br />

A conferma <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato, l’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR annovera tra le attività produttive <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario quelle connesse, <strong>di</strong> cui al terzo<br />

comma dell’art. 2135 c.c., a con<strong>di</strong>zione che non siano esercitate in via prevalente rispetto all’attività principale.<br />

Dalla lettera della <strong>di</strong>sposizione normativa, quin<strong>di</strong>, si ricava che la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili, anche calorica, rientra tra le attività connesse<br />

purché sia rispettato il parametro della prevalenza.<br />

Nel caso in cui le attività <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia superino i limiti <strong>di</strong> connessione con l’attività agraria (mancato rispetto del requisito della prevalenza), il<br />

red<strong>di</strong>to riferibile alla parte eccedente sarà determinato secondo le regole or<strong>di</strong>narie del red<strong>di</strong>to d’impresa, contrapponendo i relativi costi e ricavi. Se, però,<br />

a "sforare" dai limiti della connessione è una S.r.l, S.n.c, S.a.s, ecc., già per natura tassate in base alle regole del red<strong>di</strong>to d’impresa, tutto il red<strong>di</strong>to rinveniente<br />

dall’esercizio dell’attività agricola andrà determinato secondo le predette regole or<strong>di</strong>narie (bilancio, costi e ricavi), attesa la per<strong>di</strong>ta in capo a detti soggetti del<br />

requisito dell’esclusività dell’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., quale con<strong>di</strong>cio sine qua non per poter accedere, in via opzionale, alla tassazione<br />

su base catastale.<br />

Va da sé che in base alle <strong>di</strong>sposizioni della Finanziaria 2008 gli impren<strong>di</strong>tori possono optare per la determinazione del red<strong>di</strong>to nei mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari, vale a <strong>di</strong>re<br />

sulla base <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> analiticità; tale opzione deve essere confermata nella <strong>di</strong>chiarazione relativa all’anno in cui tale scelta si vuol far decorrere.<br />

15 La determinazione del red<strong>di</strong>to agrario è <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 34 del TUIR il quale chiarisce che lo stesso si determina me<strong>di</strong>ante l’applicazione <strong>di</strong> tariffe d’estimo<br />

stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale, in luogo <strong>di</strong> quella analitica.<br />

16 Circolari 14 maggio 2002, n. 44/E e 15 novembre 2004, n. 44/E.<br />

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