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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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• in ultimo la Legge finanziaria per il 2008 14 ha aggiunto alle <strong>di</strong>sposizioni richiamate una previsione ai sensi della quale gli impren<strong>di</strong>tori che de<strong>di</strong>cano la<br />

propria attività alla produzione <strong>di</strong> energia “pulita” possono optare per la determinazione del red<strong>di</strong>to secondo i mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari.<br />

Impren<strong>di</strong>tore agricolo, attività connessa e determinazione del red<strong>di</strong>to<br />

I provve<strong>di</strong>menti citati rilevano nella misura in cui consentono una determinazione del red<strong>di</strong>to d’impresa alternativa e più favorevole. L’attuale impianto<br />

normativo implementato dall’art. 1, comma 423, della citata Legge n. 266/2005, prevede che l’attività effettuata dai produttori agricoli <strong>di</strong> generazione e <strong>di</strong><br />

cessione <strong>di</strong> energia elettrica e calorica, derivante da fonti rinnovabili, agroforestali, <strong>di</strong> carburanti e <strong>di</strong> prodotti chimici, ottenuti da produzioni vegetali con<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo - tra i quali si collocano le biomasse, il bioetanolo, il bio<strong>di</strong>sel, il biogas e una serie infinita <strong>di</strong> produzioni<br />

(biopolimeri, bioplastiche ecc.) - costituisce attività “connessa” <strong>di</strong> cui al terzo comma dell’art. 2135 del Co<strong>di</strong>ce Civile, dovendo considerare la stessa come<br />

produttiva <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario, fatta salva l’opzione per la tassazione or<strong>di</strong>naria.<br />

Si ricorda brevemente che l’impren<strong>di</strong>tore agricolo, ai sensi del medesimo articolo 2135, è colui che svolge le attività <strong>di</strong> coltivazione del fondo, selvicoltura e<br />

allevamento <strong>di</strong> animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo soggetto che si pongono in un rapporto <strong>di</strong> effettiva relazione<br />

e coerenza con l’attività agricola principale.<br />

Determinazione del red<strong>di</strong>to su base catastale: ambito soggettivo<br />

Fino all’emanazione della Legge 27 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), la determinazione del red<strong>di</strong>to agrario su base catastale ai<br />

sensi dell’articolo 32 del d.P.R. 22 <strong>di</strong>cembre 1986, n. 917 (recante il Testo unico delle imposte sui red<strong>di</strong>ti, d’ora innanzi TUIR), costituiva il regime naturale<br />

esclusivo per le sole persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali esercenti l’impresa agricola. L’articolo 1, comma 1093, della Legge 27 <strong>di</strong>cembre<br />

2006, n. 296, ha <strong>di</strong>sposto che “Le società <strong>di</strong> persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica <strong>di</strong> società agricola<br />

ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo mo<strong>di</strong>ficato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per<br />

l’imposizione dei red<strong>di</strong>ti (…)”.<br />

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto della citata <strong>di</strong>sposizione la determinazione su base catastale del red<strong>di</strong>to agrario è stata estesa, per opzione,<br />

anche alle società <strong>di</strong> persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che ai sensi dell’articolo 2 del citato d.lgs. n. 99 del 2004 rivestono<br />

la qualifica <strong>di</strong> società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le attività agricole e connesse <strong>di</strong> cui al richiamato articolo 2135 c.c. e la cui ragione sociale (se<br />

trattasi <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone) o denominazione sociale (se trattasi <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali) contiene la locuzione “società agricola”.<br />

Conseguentemente, i soggetti destinatari del regime fiscale previsto per la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili sono: (i) le persone fisiche, le società<br />

semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole <strong>di</strong> cui all’articolo 2135 c.c.; (ii) le società <strong>di</strong> persone, le società a responsabilità limitata, e<br />

le società cooperative che rivestono la qualifica <strong>di</strong> società agricola ai sensi dell’articolo 2 del d. lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del red<strong>di</strong>to<br />

su base catastale.<br />

Come detto, il comma 423 della Legge finanziaria 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse <strong>di</strong> cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c.,<br />

riconducendo tra le stesse anche le produzioni <strong>di</strong> energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.<br />

Si deve sottolineare, a tal proposito, come la stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 6 luglio 2009 n. 32/E, ha stabilito che per “fonti rinnovabili<br />

agroforestali” devono intendersi le biomasse cioè, la parte degradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dalle coltivazioni, dall’allevamento e dalla silvicoltura,<br />

e comprende le sostanze vegetali ed animali e dove, per carburanti derivanti da produzioni vegetali, s’intendono il bioetanolo, il bio<strong>di</strong>esel, il biogas<br />

naturale.<br />

14 Legge 25 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 244, cfr. art. 1, comma 178: “All'articolo 1, comma 423, della legge 23 <strong>di</strong>cembre 2005, n. 266, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, sono aggiunte,<br />

in fine, le seguenti parole: «fatta salva l'opzione per la determinazione del red<strong>di</strong>to nei mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal<br />

regolamento <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442»”.<br />

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