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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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La <strong>di</strong>rettiva 2009/28/CE e le misure <strong>di</strong> sostegno<br />

Nel 2009, in seguito alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nella Roadmap, documento pubblicato dalla Commissione nel 200710 , è stata adottata la nuova Direttiva<br />

2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la quale mira a stabilire un nuovo quadro <strong>di</strong><br />

promozione delle fonti rinnovabili nell’UE e sostituisce le precedenti Direttive in materia, in particolare la 2001/77/CE sopra citata e la successiva 2003/30/<br />

CE sulla promozione dei biocarburanti. Le segnate <strong>di</strong>sposizioni europee riconoscono un ampio spazio <strong>di</strong> manovra agli Stati Membri nell’adozione <strong>di</strong> misure<br />

adeguate per raggiungere gli obiettivi proposti (art. 3, comma 2), per cui “gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure: a) regimi <strong>di</strong> sostegno;<br />

b) misure <strong>di</strong> cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali generali” (art. 3, comma 3).<br />

Tra le misure <strong>di</strong> sostegno sono, inoltre, ricomprese “le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi <strong>di</strong> sostegno<br />

all’obbligo in materia <strong>di</strong> energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati ver<strong>di</strong>, e i regimi <strong>di</strong> sostegno <strong>di</strong>retto dei prezzi, ivi comprese le tariffe <strong>di</strong><br />

riacquisto e le sovvenzioni” (art. 2, punto k). Come si vedrà nell’esposizione che segue, il legislatore fiscale italiano non si <strong>di</strong>mostra sordo agli appelli comunitari<br />

sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili ed il quadro agevolativo appare articolato – seppur in certi passaggi poco chiaro se non contrad<strong>di</strong>ttorio – ma le<br />

norme <strong>di</strong> favor sono in<strong>di</strong>rizzate in prima battuta al comparto della produzione <strong>di</strong> energia elettrica ed all’utilizzo dei biocarburanti mentre, ad oggi (anche in<br />

virtù <strong>di</strong> una più scarsa <strong>di</strong>ffusione degli impianti) non risultano agevolazioni specifiche per la produzione <strong>di</strong> energia calorica da fonti “ver<strong>di</strong>”, cui ricondurre la<br />

produzione e l’immissione in rete della risorsa biometano. Peraltro, proprio recentissimamente, in data 30 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato<br />

lo schema <strong>di</strong> decreto legislativo <strong>di</strong> “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante mo<strong>di</strong>fica e<br />

successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. La bozza <strong>di</strong> decreto prevede specifici incentivi per il biometano <strong>di</strong> assoluto interesse (i.e.<br />

il rilascio <strong>di</strong> incentivi per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica da rinnovabili nel caso il biometano sia immesso in rete ed utilizzato in impianti <strong>di</strong> cogenerazione<br />

ad alto ren<strong>di</strong>mento; il rilascio <strong>di</strong> certificati <strong>di</strong> immissione in consumo se il biometano è immesso in rete ed utilizzato per i trasporti nonché la previsione <strong>di</strong><br />

uno specifico incentivo <strong>di</strong> durata e valore definiti con decreto interministeriale da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo della<br />

<strong>di</strong>rettiva 2009/28/CE). Bisognerà capire se e con quali modalità l’estensione degli incentivi previsti per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica coinvolgeranno<br />

anche le misure più squisitamente tributario su cui ci si soffermerà nei paragrafi seguenti. Inoltre suscita grande interesse il “nuovo” incentivo che sarà previsto<br />

con decreto del Ministero dello sviluppo economico <strong>di</strong> concerto con quello dell’ambiente e delle politiche agricole.<br />

Imposte <strong>di</strong>rette e determinazione del red<strong>di</strong>to imponibile in base alle regole<br />

del red<strong>di</strong>to agrario<br />

Come rilevato nelle pagine che precedono, il biometano è una species del più ampio genus dei biogas. Tale riconduzione al genere è quanto mai opportuna<br />

nell’ambito <strong>di</strong> un approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> natura fiscale della produzione del biometano, giacché la <strong>di</strong>sciplina che qui ci impegna nulla prevede <strong>di</strong> specifico sulla<br />

risorsa in esame. Le poche <strong>di</strong>sposizioni fiscali nell’ambito dell’imposizione <strong>di</strong>retta (i.e. imposte sul red<strong>di</strong>to) – <strong>di</strong> natura agevolativa – fanno rifermento più<br />

genericamente alla produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili, tra cui il biogas. Fatto tale doveroso inquadramento si evidenzia sin d’ora che:<br />

• la Legge finanziaria per il 200611 ha statuito che la produzione e la cessione <strong>di</strong> energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate dagli impren<strong>di</strong>tori<br />

agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Co<strong>di</strong>ce Civile e si considerano produttive <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario;<br />

• il d.l. n. 2/200612 ha integrato la predetta <strong>di</strong>sposizione aggiungendo il riferimento all’energia calorica ed al fotovoltaico;<br />

• la Legge finanziaria per il 200713 ha riscritto la norma come segue: «Ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni tributarie in materia <strong>di</strong> accisa, la produzione e la cessione<br />

<strong>di</strong> energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché <strong>di</strong> carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalente<br />

mente dal fondo e <strong>di</strong> prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli impren<strong>di</strong>tori agricoli, costituiscono<br />

attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del co<strong>di</strong>ce civile e si considerano produttive <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario»;<br />

10 Renewable Energy roadmap – renewable Energy in the 21st century: buil<strong>di</strong>ng a more sustainable future, COM (2006) 848.<br />

11 Legge 23 <strong>di</strong>cembre 2005, n. 266, cfr. art. 1, comma 423.<br />

12 Decreto Legge 14 gennaio 2006, n. 2 “Interventi per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia <strong>di</strong> fiscalità d’impresa”, cfr. art. 2-quater, comma 11.<br />

13 Legge 27 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 296, cfr. art. 1, comma 369.<br />

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