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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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La questione della tracciabilità delle biomasse utilizzate negli impianti<br />

Di crescente interesse appare la questione della tracciabilità e rintracciabilità della filiera <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong>stribuzione delle biomasse (siano esse <strong>di</strong> origine<br />

agricola, <strong>di</strong> allevamento o forestale) utilizzate negli impianti. Dalla tracciabilità della biomassa la normativa fa infatti <strong>di</strong>pendere sia la possibilità <strong>di</strong> stipulare<br />

contratti quadro che <strong>di</strong> usufruire degli incentivi me<strong>di</strong>ante il rilascio <strong>di</strong> certificati ver<strong>di</strong>.<br />

Per quanto concerne il primo aspetto va ricordato che il d. lgs. 102/2005 aveva definito i contratti quadro stabilendo che essi potessero essere utilizzati per<br />

perseguire <strong>di</strong>versi obiettivi (fra i quali in particolare garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, prevedere i criteri <strong>di</strong> adattamento della produzione<br />

all’evoluzione del mercato, ecc. – art.10). La legge finanziaria 2007 (co. 368) poi aveva aggiunto la possibilità per le p.a. <strong>di</strong> stipulare contratti o accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

programma con soggetti interessati a promuovere produzione e impiego <strong>di</strong> biomasse. Un recente decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e<br />

forestali (d.m. 12 maggio 2010) estende la possibilità <strong>di</strong> stipulare contratti quadro, in mancanza <strong>di</strong> intese <strong>di</strong> filiera, anche alle imprese singole o associate della<br />

filiera della trasformazione agroenergetica purchè garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata.<br />

Sul secondo aspetto, connesso agli incentivi relativi ai c.d. certificati ver<strong>di</strong>, è da segnalare un recente intervento del Ministero delle politiche agricole alimentari<br />

e forestali (d.m. 2 marzo 2010) che ha stabilito le modalità per garantire la tracciabilità della filiera corta. E’ stata prevista infatti una procedura <strong>di</strong><br />

controllo, anche attraverso l’ausilio dell’AGEA (Agenzia per le Agevolazioni Agricoltura), per valutare la quantità <strong>di</strong> biomasse utilizzate dal produttore e<br />

la relativa tracciabilità. L’esito della verifica ha <strong>di</strong>retta incidenza sull’emissione dei certificati ver<strong>di</strong>. Il provve<strong>di</strong>mento riguarda l’utilizzo <strong>di</strong> biomasse e biogas<br />

derivanti da prodotti agricoli, <strong>di</strong> allevamento e forestali e <strong>di</strong>retti alla produzione <strong>di</strong> energia e può avere effetti sia <strong>di</strong> tipo «generale» sugli impianti, sia specifici,<br />

relativamente alla produzione <strong>di</strong> biometano. Gli incentivi previsti non sono <strong>di</strong>retti a selezionare e favorire gli impianti più efficienti e soprattutto sono<br />

de<strong>di</strong>cati esclusivamente alla produzione <strong>di</strong> energia elettrica.<br />

Costi <strong>di</strong> realizzazione degli impianti/regime degli aiuti<br />

La Commissione europea nell’ambito <strong>di</strong> un piano d’azione generale in materia <strong>di</strong> energia per il periodo 2007/2009 aveva delineato l’opportunità <strong>di</strong> una revisione<br />

della <strong>di</strong>sciplina comunitaria degli aiuti <strong>di</strong> stato per la tutela ambientale. In particolare si evidenziava come gli Stati membri potessero decidere unilateralmente<br />

<strong>di</strong> perseguire obiettivi <strong>di</strong> tutela ambientale più ambiziosi. “Poiché ciò può generare sovraccosti per le imprese operanti sul territorio nazionale, oltre alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative, gli Stati membri possono utilizzare gli aiuti <strong>di</strong> stato come incentivi positivi per raggiungere livelli maggiori <strong>di</strong> tutela ambientale” (doc.<br />

2008/C82/01 dell’aprile 2008). Gli aiuti in particolare potevano essere utilizzati per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili. Il<br />

Reg. 800/2008 ha <strong>di</strong>sciplinato in maniera specifica gli aiuti ammissibili per il settore ambientale facendo esplicito riferimento agli investimenti negli impianti<br />

<strong>di</strong> cogenerazione e per la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili (art. 22-23).<br />

In particolare per le fonti rinnovabili gli aiuti risultano ammissibili quando sono in grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare 2 con<strong>di</strong>zioni: 1) l’intensità dell’aiuto non supera il<br />

45% dei costi ammissibili (aumentabile del 20% per piccole imprese e 10% per le me<strong>di</strong>e) 2) i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal<br />

beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tra<strong>di</strong>zionale o un sistema <strong>di</strong> riscaldamento <strong>di</strong> pari capacità.<br />

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