Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano
Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano
Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• negli impianti <strong>di</strong> piccola taglia si <strong>di</strong>stinguono quelli operanti in assetto cogenerativo e realizzati in e<strong>di</strong>fici esistenti per i quali è sufficiente la semplice comunicazione<br />
al comune interessato e quelli alimentati da biogas, biomasse, gas <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica, ecc. per i quali è richiesta la DIA (art.12 linee guida).<br />
L’importanza della qualificazione «<strong>di</strong>gestato»<br />
Infine si segnala come l'assenza <strong>di</strong> una definizione univoca <strong>di</strong> <strong>di</strong>gestato possa influire sul quadro delineato generando non pochi problemi come emerge<br />
dall'esame della giurisprudenza. Dato che un impianto <strong>di</strong> <strong>di</strong>gestione anaerobica può essere alimentato sia con biomasse vergini che con altri sottoprodotti<br />
catalogabili in rifiuto, la definizione merceologica del principale sottoprodotto realizzato dall'impianto, il c.d. <strong>di</strong>gestato, può essere catalogato a sua volta come<br />
refluo zootecnico o come rifiuto. Non essendo <strong>di</strong>sponibile una definizione ufficiale <strong>di</strong> <strong>di</strong>gestato è <strong>di</strong>fficile riuscire a definirne delle caratteristiche univoche e<br />
le <strong>di</strong>fficoltà sul piano della sua qualificazione possono avere profonde ripercussioni sul piano pratico come si evince anche dalla recente giurisprudenza amministrativa.<br />
Tali linee guida sono state pubblicate nel settembre 2010 e stabiliscono una serie <strong>di</strong> requisiti minimi per l’autorizzazione unica nonché una tempistica certa<br />
(art. 13 ss.), tenendo conto anche delle eventuali valutazioni da esplicare (es. Valutazione Impatto Ambientale). Proprio sulla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale<br />
la Regione Lombar<strong>di</strong>a ha recentemente emanato una legge, la n.5/2010, che ha in<strong>di</strong>viduato la competenza provinciale per la VIA funzionale alla realizzazione<br />
<strong>di</strong> nuovi impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico <strong>di</strong> reflui <strong>di</strong> allevamenti (ad es. <strong>di</strong>gestori per la produzione <strong>di</strong> biogas) biomasse e/o<br />
altre materie organiche, con una potenzialità <strong>di</strong> trattamento superiore a 300 tonnellate/giorno <strong>di</strong> materie complessivamente in ingresso al sistema.<br />
Per quanto riguarda gli impianti <strong>di</strong> biogas le linee guida prevedono che:<br />
• la costruzione, l’esercizio e la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> produzione sono soggette ad autorizzazione unica e per gli impianti <strong>di</strong> piccola taglia (<strong>di</strong> capacità inferiore<br />
a 1 MW) a <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività (Tabella 1 punto 12.9 linee guida);<br />
• negli impianti <strong>di</strong> piccola taglia si <strong>di</strong>stinguono quelli operanti in assetto cogenerativo e realizzati in e<strong>di</strong>fici esistenti per i quali è sufficiente la semplice comunicazione<br />
al comune interessato e quelli alimentati da biogas, biomasse, gas <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica, ecc. per i quali è richiesta la DIA (art.12 linee guida).<br />
L’importanza della qualificazione «<strong>di</strong>gestato»<br />
Infine si segnala come l'assenza <strong>di</strong> una definizione univoca <strong>di</strong> <strong>di</strong>gestato possa influire sul quadro delineato generando non pochi problemi come emerge<br />
dall'esame della giurisprudenza. Dato che un impianto <strong>di</strong> <strong>di</strong>gestione anaerobica può essere alimentato sia con biomasse vergini che con altri sottoprodotti<br />
catalogabili in rifiuto, la definizione merceologica del principale sottoprodotto realizzato dall'impianto, il c.d. <strong>di</strong>gestato, può essere catalogato a sua volta come<br />
refluo zootecnico o come rifiuto. Non essendo <strong>di</strong>sponibile una definizione ufficiale <strong>di</strong> <strong>di</strong>gestato è <strong>di</strong>fficile riuscire a definirne delle caratteristiche univoche e<br />
le <strong>di</strong>fficoltà sul piano della sua qualificazione possono avere profonde ripercussioni sul piano pratico come si evince anche dalla recente giurisprudenza amministrativa.<br />
L'eventuale qualificazione del <strong>di</strong>gestato come rifiuto ha infatti come imme<strong>di</strong>ata conseguenza la definizione del relativo impianto come gestore <strong>di</strong> rifiuti con<br />
obbligo <strong>di</strong> applicazione della relativa normativa.<br />
Nella sentenza TAR Emilia Romagna n.3296/2008 nell'esame <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> biogas alimentato da fermentazione anaerobica metano genica <strong>di</strong> matrice<br />
organica si equiparava tale <strong>di</strong>gestato ad un rifiuto. Ciò implicava la necessità in fase <strong>di</strong> realizzazione dell'impianto della V.I.A. in quanto l'impianto veniva<br />
considerato un impianto <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> rifiuti non pericolosi ed anche un riesame della localizzazione in funzione delle previsioni del Piano Territoriale <strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>namento. In particolare veniva evidenziato come dovesse essere eseguita “una valutazione, ovviamente non attuata, in or<strong>di</strong>ne all'impiego certo dei<br />
liquami sin dalla fase <strong>di</strong> produzione ed integrale e che (...) non <strong>di</strong>a luogo ad emissione ed impatti ambientali qualitativamente <strong>di</strong>versi da quelli autorizzati per<br />
l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati”. Tale pronuncia era stata poi annullata dal Consiglio <strong>di</strong> Stato (sentenza n. 6117/2009) che aveva ritenuto<br />
erronea l'equiparazione fra <strong>di</strong>gestato e rifiuto anche alla luce <strong>di</strong> quanto stabilito dal D. lgs. 387/2003 (come mo<strong>di</strong>ficato dalla L. 244/2007).<br />
21