09.06.2013 Views

Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La costruzione degli impianti<br />

In merito alla costruzione degli impianti deve essere esaminato il regime urbanistico e soprattutto il proce<strong>di</strong>mento autorizzatorio da seguire.<br />

La ricostruzione normativa<br />

Il D. Lgs. 387/2003 ha previsto un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio delle centrali per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica me<strong>di</strong>ante lo sfruttamento<br />

<strong>di</strong> fonti rinnovabili. L’art. 12 (come mo<strong>di</strong>ficato dalla L.244/2007) precisa infatti che la costruzione e l’esercizio degli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong><br />

energia elettrica da fonti rinnovabili, la loro mo<strong>di</strong>fica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché gli impianti stessi, sono soggetti<br />

ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla provincia delegata) che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (comma 3).<br />

Il proce<strong>di</strong>mento unico al termine del quale viene rilasciata l’autorizzazione deve concludersi nel termine massimo <strong>di</strong> 180 giorni. La Regione convoca una<br />

conferenza <strong>di</strong> servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

L’art. 12 comma 5 prevede poi un regime semplificato per tutti gli impianti definibili <strong>di</strong> bassa capacità produttiva (inferiore a 1 MW). In questo caso non<br />

è previsto il rilascio <strong>di</strong> alcuna autorizzazione ma si applica la <strong>di</strong>sciplina della denuncia <strong>di</strong> inizio attività. Il Decreto prevede esplicitamente fra le categorie <strong>di</strong><br />

impianti che possono dare luogo a bassa produzione quelli a biomasse che utilizzano residui vegetali e animali.<br />

La maggior parte degli impianti attivi in Lombar<strong>di</strong>a seguono questa <strong>di</strong>sciplina perché sono ascrivibili alla categoria <strong>di</strong> quelli a bassa produttività. Ciononostante<br />

potrebbero esserci in futuro variazioni collegate alla realizzazione <strong>di</strong> società consortili in grado <strong>di</strong> dare vita a produzioni maggiori con implicazioni<br />

sul piano delle procedure autorizzative da seguire (va ricordato che la normativa statale <strong>di</strong>fferenzia le procedure a seconda che interessino la produzione <strong>di</strong><br />

elettricità, <strong>di</strong> calore e freddo, <strong>di</strong> biocarburanti e <strong>di</strong> reti). In particolare nel caso in cui l’impianto fosse gestito da un soggetto che non è qualificabile come<br />

impren<strong>di</strong>tore agricolo l’autorizzazione necessaria <strong>di</strong>venta quella per la realizzazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> trattamento rifiuti. Infatti l’utilizzazione agronomica<br />

del materiale <strong>di</strong>gerito si configurerebbe come operazione <strong>di</strong> recupero (allegato C, T.U. ambientale).<br />

Va infine sottolineato come nel settore delle biomasse e del biogas vi fosse una <strong>di</strong>fformità <strong>di</strong> criteri applicati nelle varie regioni dovute sia alla presenza <strong>di</strong> una<br />

programmazione regionale che alle sovrapposizioni e interazioni tra pianificazione del territorio e <strong>di</strong> settore (energetica, dei rifiuti, ecc.). Alcune gestivano<br />

<strong>di</strong>rettamente le procedure autorizzative, altre hanno delegato le Province, altre ancora i Comuni. Poteva quin<strong>di</strong> succedere che impianti realizzati in un territorio<br />

<strong>di</strong> confine fra due Regioni siano soggetti a regole e tempi <strong>di</strong>versi.<br />

Le ultime novità<br />

Recentemente è stato emanato il Piano Nazionale sulle Energie Rinnovabili (11 giugno 2010) che analizza la situazione esistente, cerca <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduarne le<br />

criticità e delineare gli interventi necessari, specialmente sul piano autorizzatorio, in un’ottica <strong>di</strong> adeguamento agli obiettivi. Uno dei punti evidenziati riguardava<br />

proprio la lentezza e <strong>di</strong>somogeneità dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> autorizzazione a livello regionale, provinciale e comunale. Viene infatti sottolineato come,<br />

a seguito del decentramento amministrativo, ogni livello <strong>di</strong> governo territoriale abbia dato attuazione pratica in modo autonomo agli in<strong>di</strong>rizzi in materia <strong>di</strong><br />

autorizzazioni (punto 4.2) e si evidenziava l’improcrastinabilità dell’emanazione <strong>di</strong> linee guida sul proce<strong>di</strong>mento autorizzatorio come stabilito dal D. Lgs.<br />

387/2003 (art. 12).<br />

Tali linee guida sono state pubblicate nel settembre 2010 e stabiliscono una serie <strong>di</strong> requisiti minimi per l’autorizzazione unica nonché una tempistica certa<br />

(art. 13 ss.), tenendo conto anche delle eventuali valutazioni da esplicare (es. Valutazione Impatto Ambientale). Proprio sulla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale<br />

la Regione Lombar<strong>di</strong>a ha recentemente emanato una legge, la n.5/2010, che ha in<strong>di</strong>viduato la competenza provinciale per la VIA funzionale alla realizzazione<br />

<strong>di</strong> nuovi impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico <strong>di</strong> reflui <strong>di</strong> allevamenti (ad es. <strong>di</strong>gestori per la produzione <strong>di</strong> biogas) biomasse e/o<br />

altre materie organiche, con una potenzialità <strong>di</strong> trattamento superiore a 300 tonnellate/giorno <strong>di</strong> materie complessivamente in ingresso al sistema.<br />

Per quanto riguarda gli impianti <strong>di</strong> biogas le linee guida prevedono che:<br />

• la costruzione, l’esercizio e la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> produzione sono soggette ad autorizzazione unica e per gli impianti <strong>di</strong> piccola taglia (<strong>di</strong> capacità inferiore<br />

a 1 MW) a <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività (Tabella 1 punto 12.9 linee guida);<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!