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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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eccedere quelli propri derivanti dal fondo agricolo/dal proprio allevamento pena la decadenza dalla qualifica <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo.<br />

La L. 81/2006 è stata poi successivamente mo<strong>di</strong>ficata dalla Finanziaria 2007 e dalla L. 129/2008 che hanno <strong>di</strong>sciplinato gli aspetti connessi alla filiera <strong>di</strong><br />

produzione e <strong>di</strong>stribuzione dei biocarburanti <strong>di</strong> origine agricola.<br />

L’introduzione della produzione/cessione <strong>di</strong> energia da fonte rinnovabile (in particolare nel settore zootecnico) nell’ambito delle attività agricole sul piano<br />

giuri<strong>di</strong>co determina vantaggi rispetto all’utilizzo della categoria <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore commerciale. Il principale è rappresentato dal particolare regime fiscale che<br />

prevede la tassazione sulla base <strong>di</strong> coefficienti forfettari al quale si aggiungono agevolazioni sia in campo previdenziale che cre<strong>di</strong>tizio.<br />

Di particolare interesse in questo senso appare la qualificazione da assegnare alle attività <strong>di</strong>rette alla produzione <strong>di</strong> biogas nell’ambito della categoria delle attività<br />

connesse sopra descritta. È cioè necessario capire se esse vadano ascritte alla manipolazione/conservazione/trasformazione/ commercializzazione e valorizzazione<br />

<strong>di</strong> prodotti zootecnici ottenuti dall’allevamento o se siano invece da considerare come fornitura <strong>di</strong> beni o servizi me<strong>di</strong>ante utilizzazione prevalente<br />

<strong>di</strong> attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. A seconda della qualificazione assegnata ci sono infatti riflessi<br />

operativi e giuri<strong>di</strong>ci. Se l’attività è riconducibile alla prima categoria l’azienda agricola deve produrre <strong>di</strong>rettamente e prevalentemente il prodotto necessario per<br />

il funzionamento dell’impianto <strong>di</strong>gestore. Se invece è ascrivibile alla seconda categoria (fornitura <strong>di</strong> beni e servizi) il legame dell’azienda con attività proprie<br />

<strong>di</strong> un’azienda agricola appare meno evidente. In questo secondo caso l’unico requisito necessario apparirebbe essere quello che l’impianto sia collocato sul<br />

fondo agricolo ma <strong>di</strong>fficilmente potrebbe essere considerato rispettato il c.c. che impone l’utilizzo <strong>di</strong> attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola.<br />

La <strong>di</strong>versa qualificazione presenta poi anche implicazioni sul piano fiscale. La seconda categoria <strong>di</strong> attività agricole connesse infatti non è tra quelle assoggettate<br />

alla <strong>di</strong>sciplina propria dei red<strong>di</strong>ti agrari (art. 32 TUIR) bensì a quella dei red<strong>di</strong>ti d’impresa (anche se in base ad un regime forfettario).<br />

Società consortile<br />

L’esercizio dell’impresa agricola e delle attività connesse può essere esercitata sia in forma in<strong>di</strong>viduale sia in forma collettiva. Nell’ipotesi in cui siano coinvolti<br />

più soggetti produttori la forma giuri<strong>di</strong>ca può essere quella <strong>di</strong> una cooperativa tra agricoltori o <strong>di</strong> un consorzio.<br />

La possibilità <strong>di</strong> aggregazioni nel settore agricolo è stata introdotta dal D. lgs. n. 228/2001 e finalizzata al sostentamento del settore attraverso forme <strong>di</strong> cooperazione<br />

che erano già state auspicate anche dalla giurisprudenza (si vedano in questo senso le pronunce della Corte <strong>di</strong> cassazione n. 3152 del 14 marzo 1992<br />

e n. 18 del 20 febbraio 1995). I soggetti coinvolti devono utilizzare prevalentemente prodotti dei soci o fornire ai soci beni/servizi utili alla realizzazione del<br />

ciclo biologico.<br />

Il D. lgs. n. 99/2004 ha poi regolamentato la forma della società agricola stabilendo che «le società <strong>di</strong> persone, cooperative e <strong>di</strong> capitali, anche a scopo consortile,<br />

sono considerate impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135<br />

c.c.) e, nel caso <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo professionale».<br />

La società agricola non è una nuova tipologia perché possono essere agricole tutte le tipologie societarie (<strong>di</strong> persone e <strong>di</strong> capitali) che presentino i requisiti<br />

dell’esclusivo esercizio dell’attività agricola quale oggetto sociale. In realtà però non tutte le tipologie societarie possono godere del regime <strong>di</strong> agevolazioni<br />

fiscali previste.<br />

Le imprese agricole esistenti organizzate nelle forme giuri<strong>di</strong>che se consideriamo l’attività svolta in concreto potrebbero poi essere sud<strong>di</strong>vise in 4 gruppi:<br />

• aziende agricole che si de<strong>di</strong>cano solo all’allevamento:<br />

• aziende agricole che forniscono “materia prima” (reflui) per impianti biogas ma non hanno la gestione <strong>di</strong> impianti;<br />

• aziende agricole che hanno allevamento <strong>di</strong> animali e gestione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> biogas e delle relative tecnologie per uso proprio;<br />

• aziende agricole che hanno allevamento <strong>di</strong> animali e gestione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> biogas e delle relativ tecnologie con conseguente ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> energia elettrica<br />

e termica che può essere immessa in rete.<br />

In quest’ultimo caso l’azienda completa il ciclo della filiera e può avere un valore aggiunto sul piano economico derivante dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> energia/calore.<br />

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