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Bio.Ret.E. - Fondazione Politecnico di Milano

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Gli aspetti <strong>di</strong> gestione e sanitari<br />

I materiali organici utilizzati nei processi <strong>di</strong> trattamento anaerobico hanno rilievo non solo per la qualificazione dell'azienda come soggetto produttore <strong>di</strong><br />

energia rinnovabile da biomasse (l'allegato III del dpcm 8 marzo 2002 in<strong>di</strong>viduava in modo specifico i materiali appartenenti alla categoria delle biomasse<br />

e l'art. 15 del reg. 1774/2002 stabiliva la necessità <strong>di</strong> riconoscimento degli impianti come produttori <strong>di</strong> biogas da parte dell'autorità competente sulla base<br />

dell'esistenza <strong>di</strong> requisiti specifici) ma anche per il regime giuri<strong>di</strong>co relativo ai locali utilizzati, agli aspetti sanitari e <strong>di</strong> gestione del prodotto.<br />

Per quanto concerne il primo aspetto il reg.1774/2002 così come mo<strong>di</strong>ficato dal reg. 208/2006 in<strong>di</strong>vidua la configurazione che l'impianto <strong>di</strong> produzione e<br />

compostaggio deve avere per quanto concerne la dotazione <strong>di</strong> locali/attrezzature (unità pastorizzazione/igienizzazione, <strong>di</strong>spositivi registrazione, ecc. come<br />

in<strong>di</strong>cato nell'allegato VI) a fini autorizzatori e <strong>di</strong> prevenzione/controllo <strong>di</strong> eventuali rischi biologici.<br />

Gli aspetti <strong>di</strong> gestione e sanitari riguardano principalmente i requisiti del materiale in ingresso (per lo stallatico si veda allegato VIII del reg. 208/2006) nonchè<br />

gli effetti inquinanti che possono determinarsi una volta concluso il processo. Per quanto concerne il materiale in ingresso la <strong>di</strong>sciplina normativa stabilisce:<br />

a) i requisiti che la materia deve avere b) le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasporto se la produzione non avviene nel luogo in cui è situato l'impianto, c) la conservazione,<br />

d) le modalità da seguire per un'eventuale commercializzazione. Sono infatti necessari attenti controlli su tutto il processo in cui è coinvolto il materiale <strong>di</strong><br />

origine animale sul piano delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> infettività e sull'andamento del processo <strong>di</strong> trasformazione e il rispetto <strong>di</strong> parametri <strong>di</strong> normalità.<br />

Sul punto agli interventi normativi comunitari si affiancano anche quelli nazionali del T.U. ambientale (si veda ad es. l'allegato X che esclude la possibilità <strong>di</strong><br />

utilizzare alcuni sotto-prodotti dell'industria alimentare per la produzione <strong>di</strong> biogas) nonché regionali. Si prevedono peraltro precise norme igieniche corrispondenti<br />

ai <strong>di</strong>versi comportamenti da tenere a seconda del sottoprodotto <strong>di</strong> origine animale utilizzato (sud<strong>di</strong>visi in <strong>di</strong>verse categorie) nonché prescrizioni<br />

inerenti la gestione dei prodotti trasformati.<br />

La forma giuri<strong>di</strong>ca dei soggetti produttori <strong>di</strong> biogas<br />

Le forme giuri<strong>di</strong>che utilizzate dai soggetti operanti in ambito agricolo per la produzione <strong>di</strong> biogas sono principalmente due: a) impresa agricola b) società<br />

consortile.<br />

Impresa agricola<br />

La forma giuri<strong>di</strong>ca maggiormente utilizzata attualmente dai soggetti produttori <strong>di</strong> biogas è quella dell’impresa agricola. La scelta, come emerge dall’analisi<br />

della normativa vigente, è strettamente collegata all’esistenza <strong>di</strong> misure incentivanti per tale tipologia <strong>di</strong> impresa.<br />

La finanziaria del 2006 (L. 266/2005) ha incluso fra le attività agricole c.d. connesse (art. 2135 co. 3) le «attività <strong>di</strong> produzione e cessione <strong>di</strong> energia elettrica<br />

da fonti rinnovabili agroforestali» includendo così i proventi derivanti da tale attività nella categoria dei red<strong>di</strong>ti agrari. Tale <strong>di</strong>sposizione è stata poi ulteriormente<br />

mo<strong>di</strong>ficata in senso estensivo dal d.l. n. 2 del 10 gennaio 2006, art. 2 – quater co. 11, lett. a e b (convertito in L. n. 81/2006) che ha incluso oltre<br />

alla cessione <strong>di</strong> energia anche quella <strong>di</strong> calore fra le attività agricole connesse ed ha precisato che le fonti da considerare non erano solo quelle agroforestali<br />

ma anche fotovoltaiche. La <strong>di</strong>sposizione a seguito delle mo<strong>di</strong>fiche stabiliva che «la produzione e cessione <strong>di</strong> energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili<br />

agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli impren<strong>di</strong>tori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, co. 3 c.c. e si considerano produttive<br />

<strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario».<br />

Vengono considerate quin<strong>di</strong> attività agricole connesse talune attività oggettivamente commerciali o impren<strong>di</strong>toriali <strong>di</strong> trasformazione, manipolazione <strong>di</strong><br />

prodotti agricoli e/o animali che, pur essendo realizzate attraverso processi industriali, godono del regime specifico previsto in ragione della connessione<br />

soggettiva ed oggettiva con una delle attività agricole c.d. principali. Il vincolo della connessione continuerà quin<strong>di</strong> ad essere ritenuto esistente finchè i prodotti<br />

oggetto dei processi <strong>di</strong> lavorazione saranno tratti «prevalentemente» dalla lavorazione del fondo agricolo o dall’allevamento. Ciò significa che i processi e<br />

le attività connesse possono essere svolte anche utilizzando materiali e prodotti acquistati presso terzi; tuttavia l’impiego dei prodotti così acquisiti non potrà<br />

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