COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

comune.brescia.it
from comune.brescia.it More from this publisher
09.06.2013 Views

e) il margine inferiore della struttura e della tenda (comprese le frange o le appendici) non può avere altezza inferiore a mt.2,20; f) nel centro storico, nei nuclei antichi e sugli edifici vincolati, la posizione, il colore ed i materiali devono essere concordati con il dirigente responsabile del Settore sportelli dell’edilizia e delle imprese e in caso di edifici vincolati, con la Soprintendenza; g) non sono ammesse tende sopra le finestre dei piani superiori al piano terra qualora sporgenti dalla facciata. Art.74 - Chioschi e strutture precarie annesse a pubblici esercizi o per manifestazioni temporanee 1. Le caratteristiche dei chioschi e delle strutture precarie esterne annesse a pubblici esercizi nonché quelle per manifestazioni temporanee di durata non superiore a sei mesi sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione deve individuare i requisiti anche di arredo delle strutture stesse, le caratteristiche e le limitazioni inerenti la loro collocazione e le modalità del relativo procedimento autorizzativo. 68

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO PER L’EDILIZIA SO- STENIBILE Art.75 - Sostenibilità in edilizia 1. L’attività edilizia finalizzata alla sostenibilità degli edifici è disciplinata da specifiche disposizioni regolamentari che devono in particolare definire le caratteristiche degli edifici, dei materiali da costruzione rinnovabili, riciclati e riciclabili, delle modalità costruttive, delle prestazioni energetiche, ecc.. 2. Le caratteristiche tecniche sopra citate devono consentire di determinare il grado di sostenibilità edilizia del singolo edificio. 3. Il grado di sostenibilità deve essere appositamente certificato in relazione alla coerenza con le disposizioni di cui sopra. 69

TITOLO XIII - <strong>DI</strong>SPOSIZIONI <strong>DI</strong> IN<strong>DI</strong>RIZZO PER L’E<strong>DI</strong>LIZIA SO-<br />

STENIBILE<br />

Art.75 - Sostenibilità in edilizia<br />

1. L’attività edilizia finalizzata alla sostenibilità degli<br />

edifici è disciplinata da specifiche disposizioni<br />

regolamentari che devono in particolare definire le<br />

caratteristiche degli edifici, dei materiali da costruzione<br />

rinnovabili, riciclati e riciclabili, delle<br />

modalità costruttive, delle prestazioni energetiche,<br />

ecc..<br />

2. Le caratteristiche tecniche sopra citate devono consentire<br />

di determinare il grado di sostenibilità edilizia<br />

del singolo edificio.<br />

3. Il grado di sostenibilità deve essere appositamente<br />

certificato in relazione alla coerenza con le disposizioni<br />

di cui sopra.<br />

69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!