COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
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timento delle acque pluviali, secondo la normativa vigente. 2. I tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico devono essere incassati nel muro per l’ultimo tratto di mt.3,50 dal livello stradale. Detta prescrizione non è obbligatoriamente applicabile agli edifici antichi. 3. Le acque pluviali dei tetti non devono scaricarsi sul suolo pubblico. Le acque piovane devono essere comunque opportunamente smaltite secondo le norme vigenti in materia, in modo da non causare inconvenienti igienici o danni alle sedi stradali. Deve essere evitato ogni stillicidio dalle sporgenze delle costruzioni. Art.58 - Tettoie e pensiline 1. Le pensiline o tettoie a protezione degli accessi carrai o pedonali sono ammesse a condizione che non sporgano sul suolo pubblico e devono essere munite di apposito condotto di scarico delle acque piovane che non deve scaricare sul suolo pubblico. 2. Quando le coperture sono di materiale trasparente (vetro, resine, ecc.) questo deve rispettare le caratteristiche di sicurezza. 3. Devono essere collocati in modo da non nascondere la pubblica illuminazione i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altro di interesse pubblico. Art.59 - Caratteristiche dei cortili 1. In tutti i nuovi fabbricati possono essere realizzati cortili anche chiusi su tutti i lati preordinati alla creazione di spazi verdi e per la ventilazione ed illuminazione di ambienti abitabili. 2. Detti cortili devono avere dimensioni minime di mt.5 per mt.5 nel qual caso le pareti che li delimitano rivolte a sud, est e ovest devono avere un’altezza massima di mt.3,30 in modo da consentire il normale soleggiamento dei locali. 56
3. Sui cortili con dimensioni comprese tra i mt.5 per mt.5 e mt.10 per mt.10 possono affacciarsi edifici purché l’altezza dei fabbricati posti sui lati sud, est e ovest sia al massimo pari al distacco della parete fronteggiante. 4. In tutti i cortili di edifici di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici di pertinenza del cortile. Pertanto i nuovi progetti dovranno prevedere e destinare a parcheggio per biciclette adeguati spazi nei cortili opportunamente attrezzati con apposite rastrelliere per almeno una bicicletta ogni unità immobiliare. Art.60 - Aree inedificate, edifici in disuso e cave 1. Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisionali che, senza pregiudizio della stabilità delle strutture, consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette. 2. Il Settore sportelli dell’edilizia e delle imprese può per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree urbane inedificate siano chiuse con muri di cinta e/o cancellate o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a mt.2,50 e non superiore a mt.3 e di aspetto decoroso e tali da garantire comunque una permeabilità visiva ai fini del controllo e della sicurezza. 3. Le cave devono essere racchiuse con recinto per l’intero loro perimetro. 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra il Settore sportelli dell’edilizia e delle imprese 57
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purché l’altezza dei fabbricati posti sui lati sud,<br />
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4. In tutti i cortili di edifici di nuova edificazione,<br />
deve essere consentito il deposito delle biciclette di<br />
chi abita o lavora nei numeri civici di pertinenza del<br />
cortile. Pertanto i nuovi progetti dovranno prevedere<br />
e destinare a parcheggio per biciclette adeguati spazi<br />
nei cortili opportunamente attrezzati con apposite rastrelliere<br />
per almeno una bicicletta ogni unità immobiliare.<br />
Art.60 - Aree inedificate, edifici in disuso e cave<br />
1. Le aree inedificate non possono essere lasciate nello<br />
stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione<br />
periodica assicurando gli aspetti di decoro<br />
urbano. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di<br />
impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili<br />
dismessi devono essere posti in condizioni tali da<br />
evitare che pericoli di ordine statico o di carattere<br />
igienico-sanitario possano compromettere la pubblica<br />
incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi<br />
inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi<br />
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senza pregiudizio della stabilità delle strutture,<br />
consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti,<br />
quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi<br />
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per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene<br />
e di decoro prescrivere che le aree urbane inedificate<br />
siano chiuse con muri di cinta e/o cancellate<br />
o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e<br />
durata, che abbiano altezza non inferiore a mt.2,50 e<br />
non superiore a mt.3 e di aspetto decoroso e tali da<br />
garantire comunque una permeabilità visiva ai fini del<br />
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3. Le cave devono essere racchiuse con recinto per<br />
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