09.06.2013 Views

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

concordate con il Settore sportelli dell’edilizia e<br />

delle imprese.<br />

7. La Giunta comunale può formulare indicazioni per la<br />

valorizzazione e salvaguardia delle facciate e<br />

dell’ambiente urbano storico.<br />

Art.56 - Prese d’aria sul suolo pubblico e finestre nei<br />

sotterranei.<br />

1. Non sono permesse nuove luci e prese di aria di qualsiasi<br />

specie sul suolo pubblico. Possono essere consentite<br />

in casi particolari previa autorizzazione del<br />

dirigente responsabile dell’area servizi tecnici.<br />

2. Le finestre dei sotterranei delle costruzioni, in confine<br />

di sede stradale, devono essere aperte nello zoccolo<br />

dei fabbricati e avere una soglia minima alta<br />

cm.20 dal piano del marciapiede, ed essere munite di<br />

inferriate.<br />

3. Le aperture orizzontali per dare aria e luce ai sotterranei,<br />

possono essere consentite soltanto sotto i<br />

portici e porticati, quando non vi sia modo di illuminare<br />

od aerare direttamente i sotterranei ed a condizione<br />

che le relative griglie metalliche siano progettate<br />

e realizzate in modo da ridurre il disagio per il<br />

transito dei pedoni. Nuove aperture non sono ammesse<br />

negli edifici ricadenti nelle zone “A” di cui al D.M.<br />

2.4.1968 n.1444.<br />

4. Le inferriate coprenti le aperture del precedente comma<br />

devono avere solidità corrispondente alle esigenze<br />

del transito carraio, essere a superficie piana, a livello<br />

del pavimento del portico e con disegno tale da<br />

non costituire ostacolo ai pedoni.<br />

5. Non è consentito il posizionamento in locali interrati<br />

di nuove apparecchiature per il trattamento dell’aria<br />

che comportino l’espulsione di aria forzata su suolo<br />

pubblico o asservito all’uso pubblico.<br />

Art.57 - Canali di gronda e pluviali<br />

1. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite<br />

di canali di gronda e di tubi di scarico per lo smal-<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!