COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I balconi sono vietati nelle strade la cui larghezza<br />
della sede stradale è inferiore o uguale a mt.6,00.<br />
5. Nelle nuove costruzioni lo zoccolo non può occupare<br />
alcuna parte del suolo pubblico. Può derogarsi a questa<br />
disposizione quando l’architettura dell’edificio<br />
da costruire sia ritenuta tale da giustificare<br />
l’eccezione, la quale è tuttavia subordinata a speciali<br />
condizioni da stabilirsi caso per caso, sentita la<br />
commissione edilizia.<br />
6. E’ vietato apporre all’esterno dei fabbricati insegne,<br />
targhe, cartelli e qualsiasi iscrizione o indicazione<br />
di carattere permanente senza avere ottenuto la specifica<br />
autorizzazione da parte del Settore sportelli<br />
dell’edilizia e delle imprese in conformità a quanto<br />
prescritto dal generale degli impianti pubblicitari e<br />
dal regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale<br />
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche<br />
affissioni.<br />
Art.55 - Tinteggiature in generale<br />
1. Le tinteggiature esterne devono eseguirsi con colori<br />
che non suscitino una disarmonia con l’ambiente ed in<br />
particolare, per gli edifici storici, devono adottarsi<br />
tecniche e materiali consoni alla tradizione.<br />
2. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale, i colori<br />
ed i materiali, devono essere concordati con la<br />
Soprintendenza.<br />
3. In generale i fronti esterni di ciascun edificio, anche<br />
con più proprietari, devono essere tinteggiati per<br />
intero garantendo l’uniformità di intervento.<br />
4. Nel caso di riparazione della facciata di un fabbricato,<br />
la parte nuova deve essere armonizzata, anche nel<br />
colore, con quella non modificata o non restaurata.<br />
5. Tutti gli infissi visibili dalla pubblica via devono<br />
essere regolarmente verniciati, osservando le norme<br />
del presente articolo.<br />
6. Le tinteggiature delle facciate e in generale le manutenzioni<br />
ordinarie relative ad intonaci, pulitura di<br />
materiali lapidei, ecc. degli edifici ubicati nelle<br />
zone “A” di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 devono essere<br />
54