COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TITOLO IX – CONFORMAZIONE E DOTAZIONE MINIMA DELLE UNITA’<br />
IMMOBILIARI<br />
Art.51 - Altezze dei locali<br />
1. Le altezze interne dei locali sono definite dal regolamento<br />
d’igiene<br />
2. Nei locali con solai e travetti l’altezza è misurata<br />
dal pavimento finito all’intradosso del travetto.<br />
Art.52 - Soppalchi<br />
1. Soppalco è lo spazio ricavato a parziale suddivisione<br />
orizzontale di ambienti che abbiano altezza superiore<br />
a quella minima prescritta.<br />
2. La superficie dei soppalchi, da computarsi escludendo<br />
la scala di accesso, è relazionata alla superficie dei<br />
locali ed all’altezza delle parti sia inferiori che<br />
superiori.<br />
3. L’altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito,<br />
sia per la parte sottostante che per la parte soprastante<br />
(altezza media), non può essere inferiore a<br />
mt.2,10; in tal caso la superficie del soppalco non<br />
deve superare un terzo della superficie del locale.<br />
4. Qualora l’altezza come sopra definita, sia per il locale<br />
sottostante che per il locale soprastante, sia<br />
almeno di mt.2,30, la superficie del soppalco può raggiungere<br />
la metà della superficie del locale.<br />
5. La superficie sottostante i soppalchi, qualora raggiunga<br />
l’altezza di mt 2.40 può essere delimitata parzialmente<br />
per ricavare locali accessori come bagni,<br />
locali cottura, guardaroba ecc..<br />
6. Il soppalco deve essere totalmente aperto sul locale<br />
sottostante ed essere munito di balaustra.<br />
7. Le superfici aperte dei soppalchi nei monolocali non<br />
possono essere computate ai fini del raggiungimento<br />
della superficie minima prescritta.<br />
52