COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
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Art.40 - Indicatori ed altri apparecchi 1. Il Comune può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni: - targhe con indicazione dei nomi assegnati alle vie e piazze; - cartelli per segnalazioni stradali; - piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc..; - mensole, ganci, condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, telecamere per la videosorveglianza, ecc.; - cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie; - pannelli a messaggio variabile per segnalazioni stradali o ambientali con i loro accessori; - cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali, telefonici e simili; - sostegni e condutture elettriche per la distribuzione pubblica; - targhe ed apparecchi relativi ai pubblici servizi. 2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori ed i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. 3. L’installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso agli enti interessati, che devono prescrivere nel più breve tempo possibile le cautele del caso. 5. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati gestori di esercizi di interesse collettivo. 6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell’ambiente. Nel caso di edifici assoggettati 44
al vincolo di cui al D.L.vo 22.1.2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere richiesta l’autorizzazione della competente Soprintendenza. 7. E’ comunque fatta salva la possibilità di utilizzare le testate degli edifici per esposizioni pubblicitarie subordinatamente alla verifica degli aspetti estetici ed ambientali, seguendo le indicazioni del Piano generale degli impianti pubblicitari. Art.41 - Numero civico degli edifici. 1. Il Comune assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici vengono posati esclusivamente a cura del Comune, utilizzando materiale resistente o lapideo. Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, il Comune può applicare indicatori provvisori. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un’altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura dei proprietari. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono realizzate a spese del Comune. Art.42 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 1. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità e di decoro oltre che di idoneità igienica e statica mediante tutti i necessari interventi di manutenzione. 2. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, staticità, manutenzione esterna ed igiene sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l’igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria. Art.43 - Marciapiedi e spazi di uso pubblico 45
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al vincolo di cui al D.L.vo 22.1.2004 n.42 e successive<br />
modifiche ed integrazioni, deve essere richiesta<br />
l’autorizzazione della competente Soprintendenza.<br />
7. E’ comunque fatta salva la possibilità di utilizzare<br />
le testate degli edifici per esposizioni pubblicitarie<br />
subordinatamente alla verifica degli aspetti estetici<br />
ed ambientali, seguendo le indicazioni del Piano generale<br />
degli impianti pubblicitari.<br />
Art.41 - Numero civico degli edifici.<br />
1. Il Comune assegna il numero civico e i relativi subalterni<br />
da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori<br />
numerici vengono posati esclusivamente a cura del<br />
Comune, utilizzando materiale resistente o lapideo.<br />
Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, il Comune<br />
può applicare indicatori provvisori.<br />
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della<br />
porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo<br />
spazio pubblico, a un’altezza variabile da due metri a<br />
tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione<br />
a cura dei proprietari.<br />
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa<br />
notifica all’interessato, sono realizzate a spese<br />
del Comune.<br />
Art.42 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni<br />
1. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni<br />
e il suolo in condizioni di abitabilità e di decoro<br />
oltre che di idoneità igienica e statica mediante<br />
tutti i necessari interventi di manutenzione.<br />
2. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità,<br />
staticità, manutenzione esterna ed igiene sia di portata<br />
tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità<br />
o l’igiene pubblica, si applicano le disposizioni<br />
vigenti in tema di provvedimenti contingibili e<br />
urgenti in materia edilizia e sanitaria.<br />
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