09.06.2013 Views

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.40 - Indicatori ed altri apparecchi<br />

1. Il Comune può, per ragioni di pubblico interesse e<br />

previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare<br />

sul fronte delle costruzioni:<br />

- targhe con indicazione dei nomi assegnati alle vie<br />

e piazze;<br />

- cartelli per segnalazioni stradali;<br />

- piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche,<br />

di tracciamenti, di idranti, ecc..;<br />

- mensole, ganci, condutture per la pubblica illuminazione<br />

e per i servizi di trasporto pubblico, telecamere<br />

per la videosorveglianza, ecc.;<br />

- cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto,<br />

di pronto soccorso e delle farmacie;<br />

- pannelli a messaggio variabile per segnalazioni<br />

stradali o ambientali con i loro accessori;<br />

- cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali,<br />

telefonici e simili;<br />

- sostegni e condutture elettriche per la distribuzione<br />

pubblica;<br />

- targhe ed apparecchi relativi ai pubblici servizi.<br />

2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli<br />

avvisatori ed i cartelli sopra indicati non devono in<br />

alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.<br />

3. L’installazione di quanto sopra elencato non deve costituire<br />

barriera visiva di disturbo del traffico o<br />

essere pericolosa per il pedone.<br />

4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro<br />

nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto<br />

uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti,<br />

deve darne avviso agli enti interessati, che<br />

devono prescrivere nel più breve tempo possibile le<br />

cautele del caso.<br />

5. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente<br />

articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente<br />

interessate, è a carico degli enti o privati<br />

gestori di esercizi di interesse collettivo.<br />

6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo<br />

possono essere applicati sul fronte di costruzioni<br />

soggette a tutela soltanto qualora non esistano<br />

ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie<br />

dalle caratteristiche delle costruzioni stesse<br />

e dell’ambiente. Nel caso di edifici assoggettati<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!