COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TITOLO VII - DEFINIZIONI INERENTI L’ATTIVITA’ E<strong>DI</strong>LIZIA<br />
Art.35 - Costruzioni accessorie<br />
1. Sono costruzioni accessorie le seguenti opere:<br />
a. autorimesse<br />
b. lavanderie<br />
c. serre<br />
d. piccoli ripostigli e simili<br />
Condizione fondamentale della costruzione accessoria<br />
di nuova realizzazione è che l’altezza utile interna<br />
non sia superiore a metri 2,40, fatta eccezione per le<br />
autorimesse che potranno avere altezze interne inferiori<br />
a metri 2,60.<br />
2. Qualora le costruzioni accessorie sorgessero distaccate<br />
dalla costruzione principale il distacco non può<br />
essere inferiore a mt.4 quando l’altezza della costruzione<br />
accessoria non superi l’altezza del davanzale<br />
dei locali più bassi; in caso contrario il distacco<br />
deve essere portato ad almeno mt.6.<br />
3. Le suddette norme sono finalizzate a definire, per le<br />
costruzioni accessorie, le distanze dai confini e i<br />
distacchi tra le costruzioni accessorie e gli edifici<br />
dei lotti confinanti.<br />
Art.36 - Volumi tecnici<br />
1. Sono volumi tecnici gli spazi strettamente necessari a<br />
contenere le parti degli impianti tecnici, per esigenze<br />
di funzionalità degli impianti stessi a servizio di<br />
edifici e dimensionati in proporzione alle esigenze<br />
degli stessi.<br />
2. A titolo esemplificativo, sono qualificati come volumi<br />
tecnici:<br />
- i locali caldaia;<br />
- le cabine elettriche;<br />
- gli impianti per il trattamento ed il condizionamento<br />
dell’aria ed i relativi locali;<br />
- gli impianti per il trattamento ed il deposito<br />
delle acque reflue e di processo;<br />
39