COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7. Per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista<br />
l’installazione di pannelli fotovoltaici per la<br />
produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kw<br />
per ciascuna unità abitativa.<br />
8. Devono essere previsti idonei manufatti per i gruppi<br />
di misura per la fornitura dei vari servizi tecnologici<br />
alle utenze (acqua, elettricità, teleriscaldamento,<br />
gas, ecc.). Detti manufatti, da concordare con i relativi<br />
gestori, è necessario siano posti su area privata<br />
e senza costruzioni sottostanti; dovranno essere accessibili<br />
da area pubblica o permanentemente aperta al<br />
pubblico, in muratura e contestualizzati con<br />
l’intervento edilizio e le recinzioni previste. La loro<br />
ubicazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa<br />
vigente e dovranno essere dimensionati in modo da<br />
contenere tutte le apparecchiature.<br />
9. In conformità alla normativa vigente e qualora ritenuto<br />
necessario dal gestore del servizio di distribuzione<br />
dell’energia elettrica, devono essere resi disponibili<br />
locali o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione<br />
di cabine di trasformazione eventualmente<br />
occorrenti e compatibilmente con l’entità<br />
dell’intervento.<br />
10. Ai fini della tutela delle risorse idriche, gli edifici<br />
di nuova costruzione e quelli esistenti oggetto di<br />
ristrutturazione integrale o di demolizione e ricostruzione,<br />
devono essere dotati di sistemi di accumulo<br />
e riutilizzo delle acque meteoriche per gli eventuali<br />
usi di innaffio del verde privato. Potrà essere ammessa<br />
la deroga in cado di dimostrata assenza di idonei<br />
spazi pertinenziali.<br />
Art.34 - Modalità operative per il risparmio energetico e<br />
la certificazione della qualità energetica degli<br />
edifici<br />
1. Gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli<br />
edifici e gli impianti ristrutturati devono essere<br />
concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento<br />
del consumo di energia primaria per il riscaldamento<br />
invernale e per la climatizzazione estiva e<br />
pertanto attenersi alle disposizioni tecniche in materia<br />
derivanti da norme comunitarie, statali e regionali.<br />
37