COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO EDILIZIO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TITOLO III - DENUNCIA <strong>DI</strong> INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)<br />
Art.15 – Presentazione della D.I.A.<br />
1. Il Settore sportelli dell’edilizia e delle imprese ricevuta<br />
la denuncia di inizio attività (D.I.A.), rilascia<br />
ricevuta con l’indicazione del responsabile del<br />
procedimento.<br />
2. Dalla data di presentazione o di ricevimento decorre il<br />
termine previsto per l’accertamento della conformità<br />
delle opere.<br />
3. La D.I.A. deve essere presentata trenta giorni prima<br />
dell’effettivo inizio dei lavori.<br />
4. L’inizio dei lavori mediante la procedura della D.I.A.<br />
è subordinato al preventivo rilascio di nulla osta o di<br />
autorizzazione paesaggistica nel caso, rispettivamente,<br />
di beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica<br />
tutela e comunque decorsi 30 giorni dai sopraccitati<br />
nulla osta e autorizzazione paesaggistica.<br />
5. L’autorizzazione paesaggistica, qualora di competenza<br />
di Ente diverso dal Comune, deve essere allegata alla<br />
comunicazione della D.I.A.<br />
6. Nel caso di interventi assentiti mediante permesso di<br />
costruire, è possibile la presentazione di D.I.A. per<br />
varianti che non incidano sui parametri urbanistici e<br />
sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione<br />
d’uso e la categoria dell’intervento edilizio, non alterino<br />
la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali<br />
prescrizioni contenute nel permesso di costruire.<br />
Art.16 – Istruttoria<br />
1. Dopo la presentazione della D.I.A. il responsabile del<br />
procedimento assegna la pratica ad un “tecnico istruttore”<br />
che provvede:<br />
- alla verifica della completezza della documentazione;<br />
- alla proposta di eventuali integrazioni documentali;<br />
20