atlante degli anfibi e dei rettili della toscana - Università degli Studi ...
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ATLANTE DEGLI ANFIBI E DEI RETTILI DELLA TOSCANA<br />
colubro liscio, biacco (riportato come Coluber viridiflavus), saettone comune<br />
(riportato come Elaphe longissima), cervone e natrice tassellata. Per tali specie<br />
(art. 6) sono vietate la cattura e l’uccisione intenzionale, l’alterazione <strong>dei</strong> siti riproduttivi<br />
e di riposo, la molestia (specie durante il ciclo di riproduzione), la distruzione<br />
o raccolta delle uova, la detenzione e il commercio tanto vive quanto<br />
morte. Tutti gli altri Anfibi e Rettili toscani sono inseriti nell’allegato III; per essi<br />
(art. 7) è consentito solo uno “sfruttamento” controllato, sia dal punto di vista<br />
temporale sia da quello quantitativo. L’art. 4 <strong>della</strong> legge si occupa inoltre <strong>della</strong><br />
protezione <strong>degli</strong> ambienti in cui vivono gli animali e le piante compresi negli<br />
allegati I-III (di questi solo il II e il III riguardano la fauna).<br />
La “Direttiva Habitat” istituisce Zone speciali per la conservazione di specie animali<br />
e vegetali di particolare interesse Comunitario (art. 1), ribadisce i criteri<br />
di tutela <strong>della</strong> fauna rigorosamente protetta (art. 8) già evidenziati a proposito<br />
dell’art. 6 <strong>della</strong> “Convenzione di Berna” e fornisce apposite normative riguardo<br />
ai prelievi in natura (art. 10) e alle introduzioni di entità alloctone e alle reintroduzioni<br />
(art. 12). Parte integrante del testo sono gli allegati, <strong>dei</strong> quali tre (B, D ed<br />
E) riguardano anche la fauna e uno (A) i tipi di habitat di interesse comunitario.<br />
Nell’allegato B sono riportate le specie “d’interesse comunitario la cui conservazione<br />
richiede la designazione di Zone speciali di conservazione”, nel D quelle<br />
“che richiedono una protezione rigorosa”, nell’E le entità “il cui prelievo nella<br />
natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”.<br />
Degli Anfibi e Rettili presenti in Toscana sono inseriti nell’allegato B (già II) la<br />
salamandrina dagli occhiali, il geotritone di Ambrosi, l’ululone dal ventre giallo<br />
(riportato come Bombina variegata [s. l.]), il discoglosso sardo, la testuggine<br />
greca, la testuggine di Hermann, la testuggine marginata, la tartaruga caretta<br />
(specie prioritaria), la testuggine palustre europea, il tarantolino (riportato<br />
come Phyllodactylus europaeus) e il cervone. Nel D (già IV), oltre alle entità già<br />
comprese nell’elenco precedente, sono inclusi anche il tritone carnefice, il geotritone<br />
italiano, la rana dalmatina, la rana appenninica, la rana di Lessona (Rana<br />
lessonae), il rospo smeraldino, la raganella (riportata come Hyla arborea [s. l.]),<br />
la raganella tirrenica, la tartaruga verde, la tartaruga liuto, il ramarro (riportato<br />
come Lacerta viridis [s. l.]), la lucertola muraiola, la lucertola campestre, il biacco<br />
(riportato come Coluber viridiflavus), il colubro liscio, il saettone (riportato<br />
come Elaphe longissima) e la biscia tassellata. Nell’allegato E, infine, rientrano<br />
soltanto le rane verdi (Rana esculenta complex) e la rana temporaria, in relazione<br />
al loro possibile prelievo in natura a scopo gastronomico.<br />
La Legge Regionale <strong>toscana</strong> n° 56/2000 è una delle più avanzate in materia<br />
a livello italiano. Anch’essa, oltre che perseguire direttamente la tutela delle<br />
specie animali e vegetali selvatiche presenti sul territorio regionale, promuove<br />
la protezione e la corretta gestione <strong>degli</strong> ambienti “naturali e seminaturali” in<br />
cui esse vivono, “nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile” (art. 1).<br />
In base all’art. 5 sono espressamente vietati la cattura e l’uccisione <strong>della</strong> fauna<br />
protetta, il deterioramento e la distruzione <strong>dei</strong> siti di riproduzione e riposo, la<br />
molestia, la raccolta e la distruzione delle uova e <strong>dei</strong> nidi, il commercio <strong>degli</strong><br />
animali vivi o morti, anche imbalsamati (per la loro detenzione vi è invece l’obbligo<br />
di denuncia), il rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale. Sarebbe<br />
sufficiente il puntuale rispetto anche di solo questo articolo per garantire<br />
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