LINEE GUIDA SERBATOI INTERRATI - Comune di Milano
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Nei casi suddetti, a parere <strong>di</strong> questa Agenzia, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni del R. l. d’I.<br />
comunale vigente, la frequenza <strong>di</strong> tali verifiche dovrà essere determinata in base alla vetustà<br />
del serbatoio ed all’effettuazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> risanamento.<br />
A tale riguardo si propone la seguente tabella:<br />
ETA' (anni) STATO FREQUENZA CONTROLLO<br />
superiore a 30 o sconosciuta non risanato ANNUALE<br />
inferiore a 30 e superiore a 15 non risanato BIENNALE<br />
(a partire dal 5° anno dal risan.) risanato TRIENNALE<br />
Le prove <strong>di</strong> tenuta vanno <strong>di</strong>stinte dalla verifica dell’integrità strutturale cui è<br />
subor<strong>di</strong>nato il risanamento. La <strong>di</strong>fferenza sostanziale risiede nel fatto che la verifica <strong>di</strong><br />
integrità strutturale mira a valutare, oltre che l’assenza <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te, anche le con<strong>di</strong>zioni<br />
strutturali del serbatoio stesso e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> installazione.<br />
Tali verifiche devono comprendere in particolare la misura dello spessore delle pareti<br />
del serbatoio e dello stato <strong>di</strong> conservazione del rivestimento interno.<br />
Vi è, inoltre, una tempistica <strong>di</strong>versa: la verifica <strong>di</strong> integrità deve essere eseguita<br />
contestualmente al risanamento per assicurare un livello <strong>di</strong> maggior sicurezza ambientale ed<br />
un prolungamento della vita economica del serbatoio, mentre le prove <strong>di</strong> tenuta hanno<br />
carattere perio<strong>di</strong>co ed una frequenza stabilita dal R.l.d’I. comunale.<br />
Le prove <strong>di</strong> tenuta si <strong>di</strong>stinguono in:<br />
• prove <strong>di</strong> tipo “spe<strong>di</strong>tivo”: basate sul controllo <strong>di</strong>fferenziale del livello del liquido<br />
contenuto nel serbatoio prevedendo la rilevazione contestuale dei valori <strong>di</strong> temperatura<br />
della massa liquida al fine <strong>di</strong> poter procedere alle compensazioni dei <strong>di</strong>slivelli riscontrati;<br />
• prove <strong>di</strong> tipo “strumentale”: basate sul controllo della tenuta del serbatoio con meto<strong>di</strong>che<br />
<strong>di</strong> riconosciuta vali<strong>di</strong>tà a livello europeo o internazionale, quali quelle riconosciute da<br />
UNICHIM (Manuale n.195 parte 1-E<strong>di</strong>zione 2000 e n. 195 parte 2- E<strong>di</strong>zione 2003 “Prove<br />
<strong>di</strong> Tenuta su serbatoi interrati”).<br />
Le prove <strong>di</strong> tipo spe<strong>di</strong>tivo – che possono richiedere tempi lunghi <strong>di</strong> osservazione-<br />
sono <strong>di</strong> norma applicabili a serbatoi <strong>di</strong> tipo civile, <strong>di</strong> capacità inferiore a 15 m 3 .<br />
I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal<br />
conduttore dell’impianto.<br />
Nel caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data<br />
comunicazione imme<strong>di</strong>ata alle autorità competenti; qualora poi fosse accertata l’eventuale<br />
<strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> sostanze pericolose nella matrice ambientale dovrà essere data comunicazione<br />
secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’art. 7 del D.M. 471/99.<br />
Le prove <strong>di</strong> tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. A tale<br />
riguardo, in mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che prescrivano specifici requisiti, si ritiene che le prove<br />
<strong>di</strong> tenuta possano essere eseguite da un tecnico <strong>di</strong> comprovata esperienza nell’utilizzo dei<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> cui sopra e specifica conoscenza delle caratteristiche <strong>di</strong> pericolosità delle<br />
sostanze trattate. Dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga<br />
altresì in<strong>di</strong>cazioni relative alla metodologia utilizzata, alle con<strong>di</strong>zioni esecutive e ai limiti <strong>di</strong><br />
rilevabilità.<br />
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