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Il Geometra Veronese - Collegio dei Geometri della Provincia di ...

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il <strong>Geometra</strong> veronese<br />

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />

La valutazione <strong>della</strong> consulenza<br />

La valutazione <strong>della</strong> consulenza<br />

Negli scorsi numeri abbiamo esaminato la relazione<br />

peritale nelle sue <strong>di</strong>verse parti. Essa è funzionale e<br />

spesso oramai essenziale per la decisione <strong>della</strong> causa<br />

che il magistrato dovrà assumere. <strong>Il</strong> giu<strong>di</strong>ce si<br />

avvale del consulente poiché gli manca la regola <strong>di</strong><br />

natura tecnica per valutare i fatti così come accertati.<br />

Questo, tuttavia, non esclude la possibilità per il<br />

magistrato <strong>di</strong> valutare in modo <strong>di</strong>fforme rispetto alle<br />

conclusioni del proprio ausiliario quando questi non<br />

ha operato in modo convincente o quando il giu<strong>di</strong>ce<br />

possa far uso delle proprie cognizioni e conoscenze<br />

tecniche per la risoluzione che dovrà adottare.<br />

Difatti il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito ha la facoltà, non l’obbligo,<br />

<strong>di</strong> ricorrere al parere <strong>di</strong> un consulente ben potendo<br />

avvalersi delle proprie conoscenze tecniche e<br />

dell’esperienza personale. In questo contributo trattiamo,<br />

quin<strong>di</strong>, il delicato aspetto <strong>della</strong> valutazione<br />

<strong>della</strong> consulenza, momento che, solitamente, rimane<br />

occulto agli occhi del consulente.<br />

La relazione peritale è strumento frequentemente<br />

imprescin<strong>di</strong>bile per il magistrato quando questi è<br />

chiamato a dover decidere su aspetti con<strong>di</strong>zionati o<br />

in qualsiasi modo infl uenzati da questioni <strong>di</strong> natura<br />

tecnico-specialistica.<br />

È così - per citare alcuni comuni esempi - per le<br />

cause in materia <strong>di</strong> scioglimento <strong>di</strong> una comunione<br />

ere<strong>di</strong>taria dove vi siano da stimare beni immobili, in<br />

materia <strong>di</strong> risarcimento danni per la mancata o inesatta<br />

esecuzione <strong>di</strong> rapporti contrattuali aventi a oggetto<br />

la costruzione, la ristrutturazione o la ven<strong>di</strong>ta<br />

<strong>di</strong> beni immobili o ancora in materia <strong>di</strong> forniture, <strong>di</strong><br />

confi ni e quanto altro la fantasia del lettore vorrà<br />

proporre. L’autonomia <strong>di</strong> peritus peritorum del giu<strong>di</strong>ce<br />

consente, tuttavia, <strong>di</strong> poter aderire o meno alle<br />

conclusioni <strong>della</strong> relazione peritale dell’ausiliario da<br />

lui nominato.<br />

Non è escluso, invero, che per giungere alle conclusioni<br />

del proprio lavoro il magistrato possa far<br />

uso delle proprie cognizioni e conoscenze tecniche.<br />

Difatti il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito ha la facoltà, non l’obbligo,<br />

<strong>di</strong> ricorrere al parere <strong>di</strong> un consulente, ben<br />

potendo avvalersi delle proprie conoscenze tecniche<br />

e dell’esperienza personale (Cass., sent. 15 luglio<br />

1963, n. 1922).<br />

La consulenza offre al giu<strong>di</strong>ce la possibilità <strong>di</strong> ricevere<br />

cognizioni in materia tecnica <strong>di</strong> cui il magistrato<br />

non abbia particolare conoscenza, senza, però,<br />

escludere che egli possa prescindere da tale ausilio,<br />

procurandosi altrimenti le cognizioni necessarie; ciò<br />

risulta dallo stesso art. 61 cod. proc. civ., che lascia<br />

al prudente avviso del giu<strong>di</strong>ce la decisione sulla necessità<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre una consulenza tecnica, in relazione<br />

alle prove già raccolte.<br />

In tal senso è pure da considerarsi l’art. 115, comma<br />

2, cod. proc. civ., ove la cognizione sia limitata<br />

ai fatti notori (cioè i fatti rientranti nella sfera <strong>di</strong><br />

conoscenze dell’uomo me<strong>di</strong>o e appartenenti al patrimonio<br />

culturale <strong>di</strong> una data collettività) e alle<br />

nozioni <strong>di</strong> natura tecnica, che presentino i caratteri<br />

irrinunciabili <strong>della</strong> consolidata acquisizione al patrimonio<br />

dell’uomo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a cultura e non contestabili,<br />

in quanto rese note attraverso strumenti <strong>di</strong> comunicazione<br />

<strong>di</strong> massa (Cass., sent. 31 maggio 2005, n.<br />

11609).<br />

In tutti gli altri casi il giu<strong>di</strong>ce, per pervenire alla decisione,<br />

deve far ricorso al proprio consulente che è<br />

«... quell’ausiliario, in<strong>di</strong>pendente dalle parti e particolarmente<br />

esperto in una materia, arte o <strong>di</strong>sciplina,<br />

al quale il giu<strong>di</strong>ce affi da il compito <strong>di</strong> assisterlo per<br />

tutto il processo o per un solo atto, al fi ne <strong>di</strong> fornirgli<br />

le conoscenze tecniche necessarie per valutare<br />

fatti <strong>di</strong> natura tecnica (già acquisiti al processo) o,<br />

in alcuni casi, per accertare detti fatti».<br />

Occorre precisare che il giu<strong>di</strong>ce si avvale del consulente<br />

anche in quei casi in cui sia in grado <strong>di</strong> accertare<br />

da sé o <strong>di</strong> acquisire aliunde i fatti, poiché gli<br />

manca la regola (<strong>di</strong> natura tecnica) per valutare i<br />

Aprile 2010 31

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