Il Geometra Veronese - Collegio dei Geometri della Provincia di ...
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il <strong>Geometra</strong> veronese<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
La valutazione <strong>della</strong> consulenza<br />
La valutazione <strong>della</strong> consulenza<br />
Negli scorsi numeri abbiamo esaminato la relazione<br />
peritale nelle sue <strong>di</strong>verse parti. Essa è funzionale e<br />
spesso oramai essenziale per la decisione <strong>della</strong> causa<br />
che il magistrato dovrà assumere. <strong>Il</strong> giu<strong>di</strong>ce si<br />
avvale del consulente poiché gli manca la regola <strong>di</strong><br />
natura tecnica per valutare i fatti così come accertati.<br />
Questo, tuttavia, non esclude la possibilità per il<br />
magistrato <strong>di</strong> valutare in modo <strong>di</strong>fforme rispetto alle<br />
conclusioni del proprio ausiliario quando questi non<br />
ha operato in modo convincente o quando il giu<strong>di</strong>ce<br />
possa far uso delle proprie cognizioni e conoscenze<br />
tecniche per la risoluzione che dovrà adottare.<br />
Difatti il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito ha la facoltà, non l’obbligo,<br />
<strong>di</strong> ricorrere al parere <strong>di</strong> un consulente ben potendo<br />
avvalersi delle proprie conoscenze tecniche e<br />
dell’esperienza personale. In questo contributo trattiamo,<br />
quin<strong>di</strong>, il delicato aspetto <strong>della</strong> valutazione<br />
<strong>della</strong> consulenza, momento che, solitamente, rimane<br />
occulto agli occhi del consulente.<br />
La relazione peritale è strumento frequentemente<br />
imprescin<strong>di</strong>bile per il magistrato quando questi è<br />
chiamato a dover decidere su aspetti con<strong>di</strong>zionati o<br />
in qualsiasi modo infl uenzati da questioni <strong>di</strong> natura<br />
tecnico-specialistica.<br />
È così - per citare alcuni comuni esempi - per le<br />
cause in materia <strong>di</strong> scioglimento <strong>di</strong> una comunione<br />
ere<strong>di</strong>taria dove vi siano da stimare beni immobili, in<br />
materia <strong>di</strong> risarcimento danni per la mancata o inesatta<br />
esecuzione <strong>di</strong> rapporti contrattuali aventi a oggetto<br />
la costruzione, la ristrutturazione o la ven<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> beni immobili o ancora in materia <strong>di</strong> forniture, <strong>di</strong><br />
confi ni e quanto altro la fantasia del lettore vorrà<br />
proporre. L’autonomia <strong>di</strong> peritus peritorum del giu<strong>di</strong>ce<br />
consente, tuttavia, <strong>di</strong> poter aderire o meno alle<br />
conclusioni <strong>della</strong> relazione peritale dell’ausiliario da<br />
lui nominato.<br />
Non è escluso, invero, che per giungere alle conclusioni<br />
del proprio lavoro il magistrato possa far<br />
uso delle proprie cognizioni e conoscenze tecniche.<br />
Difatti il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito ha la facoltà, non l’obbligo,<br />
<strong>di</strong> ricorrere al parere <strong>di</strong> un consulente, ben<br />
potendo avvalersi delle proprie conoscenze tecniche<br />
e dell’esperienza personale (Cass., sent. 15 luglio<br />
1963, n. 1922).<br />
La consulenza offre al giu<strong>di</strong>ce la possibilità <strong>di</strong> ricevere<br />
cognizioni in materia tecnica <strong>di</strong> cui il magistrato<br />
non abbia particolare conoscenza, senza, però,<br />
escludere che egli possa prescindere da tale ausilio,<br />
procurandosi altrimenti le cognizioni necessarie; ciò<br />
risulta dallo stesso art. 61 cod. proc. civ., che lascia<br />
al prudente avviso del giu<strong>di</strong>ce la decisione sulla necessità<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre una consulenza tecnica, in relazione<br />
alle prove già raccolte.<br />
In tal senso è pure da considerarsi l’art. 115, comma<br />
2, cod. proc. civ., ove la cognizione sia limitata<br />
ai fatti notori (cioè i fatti rientranti nella sfera <strong>di</strong><br />
conoscenze dell’uomo me<strong>di</strong>o e appartenenti al patrimonio<br />
culturale <strong>di</strong> una data collettività) e alle<br />
nozioni <strong>di</strong> natura tecnica, che presentino i caratteri<br />
irrinunciabili <strong>della</strong> consolidata acquisizione al patrimonio<br />
dell’uomo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a cultura e non contestabili,<br />
in quanto rese note attraverso strumenti <strong>di</strong> comunicazione<br />
<strong>di</strong> massa (Cass., sent. 31 maggio 2005, n.<br />
11609).<br />
In tutti gli altri casi il giu<strong>di</strong>ce, per pervenire alla decisione,<br />
deve far ricorso al proprio consulente che è<br />
«... quell’ausiliario, in<strong>di</strong>pendente dalle parti e particolarmente<br />
esperto in una materia, arte o <strong>di</strong>sciplina,<br />
al quale il giu<strong>di</strong>ce affi da il compito <strong>di</strong> assisterlo per<br />
tutto il processo o per un solo atto, al fi ne <strong>di</strong> fornirgli<br />
le conoscenze tecniche necessarie per valutare<br />
fatti <strong>di</strong> natura tecnica (già acquisiti al processo) o,<br />
in alcuni casi, per accertare detti fatti».<br />
Occorre precisare che il giu<strong>di</strong>ce si avvale del consulente<br />
anche in quei casi in cui sia in grado <strong>di</strong> accertare<br />
da sé o <strong>di</strong> acquisire aliunde i fatti, poiché gli<br />
manca la regola (<strong>di</strong> natura tecnica) per valutare i<br />
Aprile 2010 31