Sistemi zootecnici e pastorali alpini Prof. Michele Corti ... - Ruralpini

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08.06.2013 Views

In ogni caso attualmente, almeno in Lombardia, l’offerta di servizi agrituristici debba essere inquadata in una precisa cornice giuridica che presuppone l’esistenza di un’azienda agricola e il carattere di connessione e complementarietà dell’attività turistica. Al di fuori della comprovata connessione e complementarietà con l’attività agricola tradizionale l’esercizio dell’agriturismo non è ammesso. La connessione è garantita dall’utilizzo anche attraverso opportuna ristrutturazione edilizia dei fabbricati già destinati all’attività agricola (non è ammessa l’edificazione di fabbricati nuovi da destinare all’attività agrituristica), dall’impiego nell’attività di ristorazione di una quota significativa di prodotti aziendali (in Lombardia il prodotto di origine aziendale utilizzato per la ristorazione agrituristica deve essere pari ad almeno il 40% del valore mentre lo stesso prodotto aziendale unitamente ai prodotti delle aziende agricole locali deve raggiungere almeno il 70% del valore totale dei prodotti alimentari e delle bevande somministrate). Qualora l’azienda non somministri alimenti o bevande le attività praticate in azienda devono comunque garantire la connessione con l’attività agricola. Ciò si realizza per esempio con l’attività ippica legata all’allevamento e alla produzione di foraggi, con l’attività pescatoria o venatoria legate all’acquacultura o alla produzione di selvaggina. Il carattere “integrativo” e non preponderante dell’attività turistica rispetto a quella agricola tradizionale dovrebbe essere assicurato dall’attestata “complementarietà” dell’attività turistica. Le attività turistiche autorizzate in azienda non possono assorbire in termini di ore di lavoro un tempo superiore a quello dedicato alle attività di allevamento e coltvazione. Al fine del computo dei tempi di lavoro richiesti dalle attività turistiche e agricole l’Ufficio provinciale dell’agricoltura utilizza una tabella allegata al vigente Regolamento che si riporta di seguito: Tabella. Tempi di lavoro (giornate/anno) considerati ai fini della valutazione della complementarietà dell’attività agrituristica Pianura Collina Montagn a ATTIVITA’ TURISTICHE ospitalità rurale-posto letto/anno 4 4 4 ristorazione agrituristica per posti/anno 12 12 12 attività equestre per capo/anno 12 12 12 pesca sportiva per anno 300 300 300 agricampeggio per piazzola/anno 4 4 4 attività persona culturale-ricreativa ed educativa per 0,3 0,3 0,3 ATTIVITA’ ZOOTECNICHE Bovini 10 capi in stalla tradizionale con mungitura 95 meccanica 95 95 idem con mungitura manuale 300 300 300 10 capi in stalla a stabulazione libera e mungitura 85 85 85 meccanica 10 capi ingrasso 18 18 18 Ovi-caprini 10 capi stabulazione fissa e mungitura meccanica 12 15 15 c.s. con 80 gg di pascolo 16 18 18 10 capi ingrasso 9 9 9 Avicoli 10 capi a conduzione famigliare 3 4 4 Equini 10 capi in strutture fisse 50 50 50 COLTIVAZIONI FORAGGERE tempi richiesti 214

prato stabile 12 25 25 medicaio 20 22 25 trifoglio pratense 12 16 20 marcite 16 prato-pascolo 5 7 E’ interessante osservare come la minore produttività delle aziende di montagna e delle piccole aziende non in grado di applicare la meccanizzazione (vedi le operazioni di mungitura) sono state tenute giustamente in conto. Per esempio un piccolo allevatore con 10 vacche in lattazione può gestire un servizio di risporazione con 25 coperti mentre per essere autorizzato ad un pari numero di posti l’allevatore che munge a macchiano e mantiene le proprie vacche in stabulazione libera dovrebbe avere una stalla per 35 capi in lattazione. E’interessante anche osservare come nel caso degli allevamenti ovicaprini la localizzazione dell’allevamento in collina o in montagna e l’utilizzo del pascolo per più di 80 giorni conduca ad un aumento delle giornate lavorative per il govermo e la mungiutura (meccanica) di 10 capi da 12 giornate (pianura senza pascolo) a 18 (collina e montagna con pascolo). Questi esempi sono molto calzanti per illustrare come l’applicazione sensata delle normative può concretamente tenere conto delle particolarità dei territori svantaggiati e dei sistemi zootecnici meno intensivi per controbilanciare in termini di redditi integrativi la loro minore produttività. L’esercizio dell’attività agrituristica oltre ai requisiti basilari di connessione e complementarietà e soggetto ad alcuni vincoli. La legge quadro prevede un limite relativo al numero di camere e di posti letto (massimo 15 camere e 30 posti letto). La Regione Lombardia mediante il Regolamento attuativo della L.R. ha introdotto le seguenti limitazioni: • utilizzo di fabbricati già esistenti nel 1994; • massimo 80 coperti in sala; • massimo 10 posti letto se le camere sono ricavate all’interno dell’abitazione dell’agricoltore (agriturismo in famiglia); • massimo 20 coperti se il locale per la somministrazione dei pasti è all’interno dell’abitazione dell’agricoltore e viene utilizzata per la preparazione dei pasti la medesima cucina utilizzata dalla famiglia agricola; • non sono ammessi impianti sportivi utilizzati al di fuori del contesto dell’attività agrituristica (per esempio piscine di dimensioni superiori rispetto all’utilizzo da parte degli ospiti); • non sono ammesse attività sportive di carattere agonistico, finalizzate al rilascio di brevetti o che prevedano l’impiego di mezzi a motore. L’affermazione da alcuni anni di un consistenze settore agrituristico (10.000 aziende in Italia di cui 500 in Lombardia, 3 milioni di presenze turistiche nelle strutture agrituristiche) consente di poter individuare i vantaggi e gli svantaggi della scelta dell’integrazione delle attività turistiche nell’ambito dell’azienda agricola. Consideriamo i vantaggi: • realizzazione reddito supplementare (specie tramite attività di ristorazione); • impiego in azienda a tempo pieno o part-time di membri della famiglia (specie donne); • riutilizzo locali/edifici; • valorizzazione piccole produzioni di qualità alimentari e non alimentari; • compensazione svantaggi ridotta dimensione e indirizzo non specializzato; 215

In ogni caso attualmente, almeno in Lombardia, l’offerta di servizi agrituristici debba essere inquadata<br />

in una precisa cornice giuridica che presuppone l’esistenza di un’azienda agricola e il carattere di<br />

connessione e complementarietà dell’attività turistica. Al di fuori della comprovata connessione e<br />

complementarietà con l’attività agricola tradizionale l’esercizio dell’agriturismo non è ammesso. La<br />

connessione è garantita dall’utilizzo anche attraverso opportuna ristrutturazione edilizia dei fabbricati<br />

già destinati all’attività agricola (non è ammessa l’edificazione di fabbricati nuovi da destinare all’attività<br />

agrituristica), dall’impiego nell’attività di ristorazione di una quota significativa di prodotti aziendali (in<br />

Lombardia il prodotto di origine aziendale utilizzato per la ristorazione agrituristica deve essere pari ad<br />

almeno il 40% del valore mentre lo stesso prodotto aziendale unitamente ai prodotti delle aziende<br />

agricole locali deve raggiungere almeno il 70% del valore totale dei prodotti alimentari e delle bevande<br />

somministrate). Qualora l’azienda non somministri alimenti o bevande le attività praticate in azienda<br />

devono comunque garantire la connessione con l’attività agricola. Ciò si realizza per esempio con<br />

l’attività ippica legata all’allevamento e alla produzione di foraggi, con l’attività pescatoria o venatoria<br />

legate all’acquacultura o alla produzione di selvaggina. Il carattere “integrativo” e non preponderante<br />

dell’attività turistica rispetto a quella agricola tradizionale dovrebbe essere assicurato dall’attestata<br />

“complementarietà” dell’attività turistica. Le attività turistiche autorizzate in azienda non possono<br />

assorbire in termini di ore di lavoro un tempo superiore a quello dedicato alle attività di allevamento e<br />

coltvazione. Al fine del computo dei tempi di lavoro richiesti dalle attività turistiche e agricole l’Ufficio<br />

provinciale dell’agricoltura utilizza una tabella allegata al vigente Regolamento che si riporta di seguito:<br />

Tabella. Tempi di lavoro (giornate/anno) considerati ai fini della valutazione della complementarietà<br />

dell’attività agrituristica<br />

Pianura Collina Montagn<br />

a<br />

ATTIVITA’ TURISTICHE<br />

ospitalità rurale-posto letto/anno 4 4 4<br />

ristorazione agrituristica per posti/anno 12 12 12<br />

attività equestre per capo/anno 12 12 12<br />

pesca sportiva per anno 300 300 300<br />

agricampeggio per piazzola/anno 4 4 4<br />

attività<br />

persona<br />

culturale-ricreativa ed educativa per 0,3 0,3 0,3<br />

ATTIVITA’ ZOOTECNICHE<br />

Bovini<br />

10 capi in stalla tradizionale con mungitura 95<br />

meccanica<br />

95 95<br />

idem con mungitura manuale 300 300 300<br />

10 capi in stalla a stabulazione libera e mungitura 85 85 85<br />

meccanica<br />

10 capi ingrasso 18 18 18<br />

Ovi-caprini<br />

10 capi stabulazione fissa e mungitura meccanica 12 15 15<br />

c.s. con 80 gg di pascolo 16 18 18<br />

10 capi ingrasso 9 9 9<br />

Avicoli<br />

10 capi a conduzione famigliare 3 4 4<br />

Equini<br />

10 capi in strutture fisse 50 50 50<br />

COLTIVAZIONI FORAGGERE tempi richiesti<br />

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